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Accisa Stampa
Mercoledì 19 Giugno 2013 11:20

Nella scienza delle finanze per accisa si intende una imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo. Il termine deriva dall'olandese accijns, che a sua volta deriva dal latino accidere, che significa "cadere sopra".

È un tributo indiretto che colpisce singole produzioni e singoli consumi. In Italia le accise più importanti sono quelle relative ai prodotti energetici (precedentemente limitati solo agli oli minerali derivati dal petrolio), all'energia elettrica, agli alcolici e ai tabacchi.

Indice

Definizione

L'accisa è un'imposta che grava sulla quantità dei beni prodotti, a differenza dell'IVA che incide sul valore. Infatti l'IVA è espressa in aliquote applicate al valore del prodotto, l'accisa, invece, si esprime in termini di aliquote rapportate all'unità di misura del prodotto.

Nel caso dei prodotti energetici si hanno aliquote rapportate al litro considerato alla temperatura di 15 °C, come nel caso della benzina e del gasolio, oppure al chilogrammo come ad esempio sugli oli combustibili e sui GPL. Nel caso dell'alcol, l'aliquota fiscale è rapportata al litro anidro, cioè all'unità di volume considerato alla temperature di 20 °C, al netto dell'acqua. Ad esempio, una bottiglia da un litro di grappa a 40° contiene 1x40:100= 0,4 litri anidri, mentre il litro totale di prodotto viene detto litro idrato. Nel caso dei gas, come ad esempio il metano, l'aliquota è rapportata al metro cubo alle condizioni standard di pressione di 1 bar (100 000 Pa) e di temperatura di 15 °C. Nel caso dell'energia elettrica l'aliquota è rapportata al chilowattora.

L'accisa concorre a formare il valore dei prodotti, ciò vuol dire che l'IVA sui prodotti soggetti ad accisa grava anche sulla stessa accisa.

L'armonizzazione delle accise è stato un elemento indispensabile alla corretta instaurazione del mercato unico europeo. D'altra parte, il gettito fiscale legato alle accise è fondamentale per la fiscalità interna dei singoli Stati membri, in quanto costituisce una parte cospicua delle entrate nel bilancio di ogni Paese. Pertanto, da una parte è stato necessario disciplinare il settore con norme europee applicabili su tutto il territorio dell'Unione (Regolamenti), dall'altra è stato lasciato ampio spazio alla sussidiarietà con il recepimento da parte di ogni Stato membro della direttiva comunitaria fondamentale (attualmente la n. 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003), dal momento che le accise concorrono tradizionalmente alla formulazione di scelte politiche, non solamente in campo tributario, ma anche nei settori industriali, energetico, sanitario, sociale, dei trasporti e dell'agricoltura.

Il grande impatto di questo tipo di fiscalità si rileva considerando che essa colpisce prodotti tipici dell'agricoltura e degli usi alimentari di ogni Paese e prodotti cosiddetti energetici, impiegati nella produzione di beni e servizi di larghissimo consumo come l'energia elettrica, il gas o i trasporti. Date le caratteristiche territoriali molto diverse che contraddistinguono i Paesi membri, non è stato possibile giungere a un'armonizzazione completa, ossia colpire gli stessi prodotti con le stesse aliquote in tutto il territorio dell'Unione Europea, però si è proceduto ad armonizzare le strutture dei tributi nell'ambito di un regime generale valido in ogni Stato membro.


Regolamento europeo

In particolare, il regime impositivo europeo prevede:

  • il momento generativo dell'obbligazione tributaria all'atto della fabbricazione dei prodotti nel territorio dell'UE o all'importazione;
  • il perfezionamento dell'esigibilità del tributo all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti, con l'uscita dalla fabbrica o con l'importazione definitiva;
  • la possibilità di detenere o di trasferire le merci in regime sospensivo;
  • vincoli di fabbricazione, di deposito e di circolazione per le merci a imposta sospesa;
  • un sistema di garanzia per la fabbricazione, la trasformazione e la detenzione delle merci in sospensione d'accisa, secondo le previsioni di ogni Stato membro;
  • un sistema di garanzia obbligatorio per la circolazione in regime sospensivo;
  • la possibilità, per le merci già immesse in consumo in uno Stato membro, di ottenere il rimborso dell'imposta assolta se le stesse merci sono trasferite in un altro Stato membro dove pagano l'accisa ivi vigente;
  • i casi in cui si possono ammettere i prodotti ad agevolazione d'imposta, sotto l'osservanza di determinate modalità.

La disciplina europea ha introdotto l'istituto del deposito fiscale e alcune figure di soggetti passivi, come il depositario autorizzato, l'operatore registrato, l'operatore non registrato e il rappresentante fiscale.

Pertanto, i principi del regime impositivo, unitamente alle figure di soggetti passivi, riconosciuti in tutto il territorio comunitario, concorrono a quella armonizzazione della struttura fiscale delle accise che unificano le modalità di gestione e di controllo delle operazioni rilevanti ai fini della tassazione.

In questo modo, è stata assicurata la libera circolazione delle merci nel territorio della Comunità, salvaguardando gli interessi dei singoli Stati. Ad esempio, l'aliquota di accisa zero sul vino non penalizza i produttori di quei Paesi dove è forte la produzione vitivinicola. Al tempo stesso, però, il regime di deposito fiscale garantisce gli interessi di altri Paesi in cui l'imposta è più o meno alta: lo speditore italiano che opera in regime di deposito fiscale è tenuto a garantire il carico di imposta gravante nel Paese di destinazione. La prestazione di un'apposita garanzia, infatti, consente al depositario italiano di emettere il DAA (Documento Amministrativo di Accompagnamento), riconosciuto in tutta l'Unione, la cui funzione è quella di trasferire, insieme alla merce, anche l'obbligazione tributaria tra operatori economici comunitari.

L'armonizzazione dei testi normativi in materia di accise dei 25 Stati membri dell'Unione europea è entrata in vigore il 1º gennaio 2005.

Il formato standard del nuovo codice di accisa è composto da 13 caratteri alfanumerici. I primi due identificano lo Stato nel quale opera il soggetto assegnatario del codice (IT per l'Italia).

Anche i tabacchi sono gravati dall'accisa, ma seguono regolamentazioni diverse. In Italia, ad esempio, la gestione delle accise sui tabacchi viene curata dai Monopoli di Stato mentre per gli altri settori viene curata dall'Agenzia delle Dogane. Da un punto di vista normativo, le accise sono regolate dal Testo Unico Accise - Decreto legislativo n. 504/95.


Un esempio: le accise sui carburanti in Italia

Su tutto il territorio italiano grava una accisa sull'acquisto dei carburanti, il cui ammontare è stato incrementato nel tempo allo scopo di fronteggiare finanziariamente diverse emergenze provocate da eventi naturali e non. Viene ancora diffusa la leggenda metropolitana che si continui a separare dalla accisa le quote corrispondenti agli incrementi applicati, per gli scopi man mano declamati, immaginando l'esistenza di fondi inutilizzati in perenne crescita o peggio la continua erogazione per tali scopi, anche quando sono cadute le condizioni che la giustificavano. In realtà il risultato è un banale incremento dell'ammontare dell'accisa, i cui proventi fluiscono nel bilancio dello Stato come le altre entrate fiscali correnti. Insomma, ogni riduzione della accisa implica o una riduzione della spesa dello Stato o l'incremento di qualche altra imposta per compensare le minori entrate. In ogni caso, è anche vero che quando sono cadute le giustificazioni di esse, tali incrementi non sono mai stati aboliti, pertanto si può ben dire che alcune di queste sono anacronistiche.

L'elenco completo comprende:

  • 1,90 lire (0,000981 euro) per il finanziamento della guerra d'Etiopia del 1935-1936;
  • 14 lire (0,00723 euro) per il finanziamento della crisi di Suez del 1956;
  • 10 lire (0,00516 euro) per la ricostruzione dopo il disastro del Vajont del 1963;
  • 10 lire (0,00516 euro) per la ricostruzione dopo l'alluvione di Firenze del 1966;
  • 10 lire (0,00516 euro) per la ricostruzione dopo il terremoto del Belice del 1968;
  • 99 lire (0,0511 euro) per la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli del 1976;
  • 75 lire (0,0387 euro) per la ricostruzione dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980;
  • 205 lire (0,106 euro) per il finanziamento della guerra del Libano del 1983;
  • 22 lire (0,0114 euro) per il finanziamento della missione in Bosnia del 1996;
  • 0,02 euro per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004.
  • 0,005 euro per l’acquisto di autobus ecologici nel 2005;
  • 0,0051 euro per far fronte al terremoto dell'Aquila del 2009;
  • da 0,0071 a 0,0055 euro per il finanziamento alla cultura nel 2011;
  • 0,04 euro per far fronte all'arrivo di immigrati dopo la crisi libica del 2011;
  • 0,0089 euro per far fronte all'alluvione che ha colpito la Liguria e la Toscana nel novembre 2011;
  • 0,082 euro per il decreto "Salva Italia" nel dicembre 2011;
  • 0,02 euro per far fronte ai terremoti dell'Emilia del 2012.

Il totale di suddetti incrementi dell'accisa, stabiliti prima dal Regno d'Italia e poi dallo Stato Italiano, ammonta a circa 0,41 euro (0,50 euro IVA inclusa). Da precisare che dal 1999 un decreto legislativo permette alle varie Regioni di imporre una accisa autonoma sui carburanti.

A tutto questo si somma la cosiddetta imposta di fabbricazione sui carburanti, che porta il totale finale a 72,42 cent per litro per la benzina verde e 61,32 cent per il gasolio IVA esclusa. Aggiunta anche questa, al 21%, si ottengono 87,42 cent nel primo caso e 74,32 cent nel secondo.

Esenzioni accise su carburanti

Nella CEE l'aviojet, il cherosene utilizzato dagli aerei a reazione, ai sensi della direttiva 92/81/CEE[1] è esente da accise, fa eccezione l'utilizzo per l'aviazione privata da diporto.

I voli tra Paesi CEE e Paesi non comunitari ugualmente non pagano alcuna accisa in virtù di specifici accordi internazionali[2].

Le accise sui carburanti rappresentano una delle principali entrate dello Stato e delle Regioni. Questi proventi afferiscono al capitolo erariale n. 1409 e al conto regionale n. 20759[3].

Considerato che il cherosene o petrolio lampante costituisce più del 20% in volume sul totale del petrolio si comprende che tale agevolazione porti a notevoli perdite di entrate per lo Stato.

 

Note

  1. ^ Direttiva n. 92/81/CEE (armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali - Testo vigente) art. 8, par. 1, lett. b). CEE. URL consultato in data 4 marzo 2010.
  2. ^ Legge 13 ottobre 2009, n. 158 (G.U. n. 264 del 12 novembre 2009 - Supplemento ordinario n. 207) "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006". Parlamento austriaco. URL consultato in data 4 marzo 2010.
  3. ^ Accise - aggiorn. al 11/9/2012. Agenzia Dogane. URL consultato in data 11 settembre 2012.

Bibliografia

 

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Periodico mensile registrato presso il Tribunale di Napoli Num. 45 dell' 8 giugno 2011

ISSN 2239-7035 (del 14 luglio 2011)