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Supplemento Enciclopedico
del MONITORE NAPOLETANO

Fondato nel 2012
Direttore Giovanni Di Cecca

Costituzione Stampa
Martedì 09 Ottobre 2012 16:23

La costituzione è l'atto normativo fondamentale che definisce la natura, la forma, la struttura, l'attività e le regole fondanti di un'organizzazione.

Il termine deriva dal latino constitutio, che si riferiva a una legge di particolare importanza solitamente emanata dall'imperatore, e in tale particolare accezione è tuttora usato nel diritto canonico onde indicare rilevanti decisioni prese dal papa come, su tutte, la costituzione apostolica fissante il regime da seguire durante il periodo di sede vacante e per l'elezione, nel successivo conclave, del nuovo vescovo di Roma.

Attualmente l'uso più diffuso è in riferimento alla legge fondamentale di uno stato, mentre per l'atto fondamentale di altri enti, pubblici o privati, viene solitamente adottata la denominazione di statuto.

Quella di costituzione è una parola ricca di significati, sia descrittivi che assiologici. Da un punto di vista descrittivo, si può in linea generale (e con una certa approssimazione) affermare che la costituzione è la legge fondamentale di un ordinamento giuridico, la fonte principale, o superprimaria, da cui deriva la legalità di tutte le altre fonti. Da un punto di vista assiologico, invece, diffuso soprattutto dall'illuminismo e dalla rivoluzione francese, con il termine costituzione si indica una determinata legge fondamentale, e in particolare la legge fondamentale che fonda un sistema di separazione dei poteri.


Tipi di costituzione


Si intende come costituzione vera e propria (in senso stretto) un corpo di leggi fondamentali prodotte dalla sovranità del popolo, di solito per il tramite di una assemblea costituente.

Se la costituzione è invece il risultato di una cessione di autorità da parte di un monarca si parla più propriamente di statuto (es. statuto albertino del 1848) o di carta costituzionale. Lo statuto è una costituzione ottriata (cioè concessa).

La maggioranza degli stati ha alla base del proprio ordinamento una Costituzione scritta (come ad esempio quella dell'Italia e quella degli Stati Uniti d'America), mentre altri - solitamente di lunga tradizione democratica - non hanno una costituzione esplicita, ma alcune leggi di riferimento e delle consuetudini, che nel loro complesso possono essere considerate una costituzione materiale (ad esempio Regno Unito e leggi come Habeas corpus oppure Magna Charta).

 

Costituzioni rigide e flessibili

Alcune costituzioni sono protette contro modifiche, nel senso che per la loro modifica richiedono un procedimento legislativo gravato da maggiori oneri procedurali rispetto alle leggi ordinarie. Un esempio è l'Italia, dove servono due passaggi in Parlamento, distanti non meno di tre mesi l'uno dall'altro, ed una maggioranza assoluta o di due terzi dei componenti, nella seconda votazione, per le modifiche costituzionali. Se i due terzi non sono raggiunti, alcuni soggetti possono chiedere la sottoposizione a referendum del progetto.

Le costituzioni si dicono rigide quando sono protette contro modifiche rispetto alle leggi ordinarie, ma anche quando operano organi di garanzia della Costituzione (caso della costituzione italiana, per la quale opera la Corte Costituzionale). Sono invece flessibili negli altri casi, quando cioè la costituzione, dal punto di vista della modificabilità, è analoga ad una legge ordinaria, a cui è parificata nella scala gerarchica delle fonti.

Le procedure di aggravamento dell'iter legislativo per la modifica della costituzione sono volte ad ottenere il maggior consenso possibile da parte della collettività e garanzie per le minoranze. Per questo per l'approvazione di tali leggi è spesso richiesta una maggioranza parlamentare qualificata, molte costituzioni richiedono l'approvazione popolare dell'emendamento tramite referendum oppure l'approvazione degli stati membri per gli stati federali (ad esempio negli Stati Uniti d'America).
Costituzioni brevi e lunghe

Le costituzioni, si dicono "brevi" se contengono un numero ristretto di disposizioni riguardanti principi fondamentali, stabiliscono regole basilari della struttura statale e degli organi costituzionali e garantiscono alcuni diritti fondamentali dell'individuo.
Con le costituzioni "lunghe" si amplia l'ambito di interesse, passando talvolta a disciplinare vari aspetti della società civile dettando regole oltre che generali, anche particolari.

 

Costituzione materiale

La nozione di Costituzione materiale è dovuta all'elaborazione di Costantino Mortati (1891-1985). Tali studi sono stati riscoperti alla fine del XX secolo.

Le definizioni più comuni della costituzione fanno riferimento ad essa come sorgente del diritto, da cui discendono le altre leggi. Tale approccio ha però pieno senso in una visione statica o almeno in una prospettiva di tipo storico.

Una visione invece dinamica di costituzione non può fare a meno di vedere come essa sia una rappresentazione formalizzata dei rapporti di potere tra le varie classi sociali. Chi non ama il concetto di classe sociale può considerare termini come lobby o gruppo d'interesse. L'evoluzione dei rapporti di potere porta gradatamente ad uno scollamento tra la legge scritta e quella applicata e concretamente "vivente".

Il progressivo scollamento tra la costituzione scritta e quella applicata può portare a situazioni traumatiche (o rivoluzionarie, o catastrofiche) in cui i poteri cambiano ed i nuovi rapporti di potere vengono sanciti in una versione rivista della carta costituzionale.

È forse il caso di dire che spesso alcune leggi di dettaglio che sanciscono i nuovi rapporti di potere possono comparire prima della modifica costituzionale. Nello stesso tempo ci può essere un contributo della giurisprudenza ad interpretare le leggi esistenti secondo i nuovi rapporti di potere che si vanno configurando. A ciò si possono sommare atti dell'esecutivo (del governo) non in aderenza con la Costituzione scritta.

L'assieme di nuove leggi, di nuova giurisprudenza, di atti dell'esecutivo, si possono configurare come una organizzazione di fatto dello Stato, cioè una costituzione materiale, diversa da quella scritta.

Andrebbero forse aggiunte agli interpreti della costituzione materiale anche le parti sociali coinvolte, che percepiscono i cambiamenti del potere reale e si adeguano ad esso (esempio: sindacati).

In questo approccio evolutivo, forse crudo ma abbastanza realistico, la Costituzione non è tanto la madre di tutte le leggi ma quasi la figlia dello stato di fatto che ha prodotto un cambiamento della costituzione materiale, mentre le classi sociali o i gruppi d'interesse che erano meglio rappresentati dalla costituzione scritta restavano incapaci di difendere la loro costituzione.

I primi studi sulla Costituzione risalgono al periodo Illuminista.


Costituzione formale


È il particolare atto normativo con cui viene stabilito un nuovo ordine politico e statale. È il documento (scritto) nel quale sono contenuti i princìpi, i valori, le regole e gli istituti fondamentali dell'organizzazione statale; esso può coincidere o meno con la costituzione materiale, dato che quest'ultima ne rappresenta l'evoluzione spaziale e temporale, evoluzione che può svilupparsi in modo diverso dal "progetto fondante". Nel caso italiano, ad esempio, la Costituzione formale è costituita dal testo entrato in vigore nel 1948.


La costituzione e l'Europa

Il processo di integrazione dell'Europa (per quanto oggi appaia in una fase di stanca) ha già raggiunto risultati notevoli ed impone un ripensamento del concetto di costituzione e del concetto correlato di sovranità. È opportuno chiarire che in pratica una costituzione materiale europea già esiste (in base ai tanti trattati già approvati ed alla percezione comune) indipendentemente dal fallimento del Trattato che definisce una Costituzione Europea.

Il progressivo muoversi della sovranità dal livello nazionale a quello sovranazionale (sia esso comunitario o federativo, da vedere come si concretizzerà) sta avvenendo in buona parte in forma di trattati tra gli stati-nazione comunitari. In rare occasioni si è fatto ricorso al referendum. A questo punto un'eventuale Costituzione europea sarebbe ancora basata sulla sovranità popolare?

Nel frattempo, come espresso da Maduro, le legislazioni europee prevalgono sulle leggi nazionali, integrandosi finora in modo sufficientemente armonico, a meno che non vadano a toccare i principi fondamentali, solitamente espressi nelle parti iniziali delle costituzioni nazionali. In tali casi alcuni stati (tra cui l'Italia) hanno considerato che siano le Corti costituzionali nazionali a decidere, considerando irrinunciabili i diritti fondamentali.

Se in caso di contrasti è la Corte costituzionale nazionale a decidere, è lì che oggi risiede la sovranità. Un'eventuale Costituzione europea presumibilmente tenderebbe a privare di tale potere le corti nazionali.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Ottobre 2012 10:49
 

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Periodico mensile registrato presso il Tribunale di Napoli Num. 45 dell' 8 giugno 2011

ISSN 2239-7035 (del 14 luglio 2011)