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del MONITORE NAPOLETANO

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Imposta municipale propria (IMU) Stampa
Sabato 08 Dicembre 2012 11:35

L'Imposta municipale propria (IMU) è un'imposta che si applica in Italia sulla componente immobiliare atta ad accorpare in un'unica tassa l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con relative dovute addizionali per effetto di redditi fondiari su beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Il Governo Berlusconi con il d.lgs. nº 23 del 14 marzo 2011 (artt. 7, 8 e 9) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nº 67 del 23 marzo 2011 ne stabiliva l'introduzione a partire dal 2014 limitatamente agli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 8 comma 2).

Il Governo Monti con il decreto legge nº 201 del 6 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale nº 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario nº 251), recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (noto come "manovra Salva Italia") poi convertito, con modificazioni, dalla legge nº 214 del 22 dicembre 2011 (GU nº 300 del 27 dicembre 2011, supplemento ordinario nº 276) ha profondamente modificato la natura dell'imposta rendendola di fatto una nuova ICI sulle abitazioni principali ed anticipandone l'introduzione, in via sperimentale, a partire dal 2012 per poi essere applicata a regime a partire dal 2015.

Il testo di legge distingue tra un'imposta sperimentale e un'imposta a regime anche se in realtà la sperimentazione del tributo è solo sulla carta, poiché nessuna norma prevede il vaglio degli effetti prodotti dall'anticipazione del tributo al 2012. A causa dei molteplici dubbi emersi in sede applicativa, con la legge nº 44/2012 di conversione del d.l. nº 16/2012, sono stati approvati degli emendamenti che incidono sensibilmente sulla normativa IMU. In particolare vi sono delle novità sulla definizione di abitazione principale, sono stati previsti nuovi termini di pagamento ed è prevista la possibilità per i Comuni di equiparare al trattamento fiscale dell'abitazione principale gli immobili di proprietà di determinate categorie di soggetti.

La prassi e la dottrina hanno evidenziato fin dall'inizio molteplici profili critici della normativa sul nuovo tributo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche per tali motivi, ha diramato la Circolare 3/DF del 18 maggio 2012 con la quale cerca di chiarire le principali questioni controverse.

Presupposto dell'imposta

Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili. Per beni immobili si intendono fabbricati o terreni, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze. Secondo la prima formulazione della disciplina, il tributo si sarebbe dovuto applicare solo sui beni immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze.


Definizione di abitazione principale e pertinenze

Il decreto salva Italia indicava come abitazione principale «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». In seguito alle modifiche apportate dall'art. 4, d.l. 16/2012 l'abitazione principale è definita come «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Per pertinenze, sempre secondo il decreto, si intendono «esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo».


Soggetti dell'imposta

Soggetti attivi

I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune e lo Stato. Una quota di imposta pari al 50% dell'importo calcolato su tutto il parco immobiliare comunale con aliquota base dello 0,76%, al netto del gettito derivante da abitazioni principali e pertinenze, fabbricati rurali ad uso strumentale e senza tener conto delle detrazioni e delle modifiche alle aliquote è riservata allo Stato, il restante al Comune. Tale quota di imposta è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Da questo versamento contestuale si deduce che il Comune non sia tenuto ad incassare interamente il tributo per poi riversare allo Stato la parte di sua spettanza, ma fin dal momento del pagamento (che avviene mediante modello F24) il gettito verrà ripartito tra i due Enti. L'accertamento e la riscossione del tributo competono al Comune, cui spettano anche le somme così recuperate, gli interessi e le relative sanzioni.


Soggetti passivi

I soggetti passivi del tributo sono individuati dall'art. 9 del d.lgs. nº 23/2011 nel proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le rispettive quote di possesso. Sono, altresì, soggetti passivi il locatario del bene immobile nel caso di locazione finanziaria e il concessionario nelle ipotesi di concessioni demaniali.


Determinazione dell'importo

La determinazione dell'importo avviene applicando l'aliquota alla base imponibile, in seguito sottraendo dal risultato l'eventuale detrazione per l'abitazione principale.


Base imponibile

La base imponibile di ogni immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale o reddito dominicale, rivalutato del 5% se fabbricato e del 25% se terreno, con il moltiplicatore dato dalla categoria catastale. I moltiplicatori sono:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5), tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
135 per i terreni (per i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 110).

Aliquote

Il decreto-legge che introduce l'imposta definisce delle aliquote base, modificabili dalle singole amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale. Le aliquote base sono:

0,40% per l'abitazione principale, modificabile dello 0,2% in aumento o diminuzione;
0,20% per i fabbricati rurali (ad uso strumentale del coltivatore diretto), i comuni possono ridurla a 0,1%;
0,76% per gli immobili che non producono reddito fondiario e per quelli posseduti da soggetti passivi i.re.s. ovvero per gli immobili locati, modificabile fino a 0,4%;
0,76% per i restanti casi, modificabile da 0,46% a 1,06%.

Inoltre ai comuni è data la possibilità di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. In questi termini si esprime il comma 9bis dell'art. 13 del d.l. nº 201/2011, come recentemente introdotto dall'art. 56, d.l. nº 1/2012.

Infine con il d.l. 16/2012 è stato stabilito che «i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, nº 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.»

Detrazioni

Per le abitazioni che soddisfano i requisiti di abitazione principale è prevista una detrazione di 200 € annui; nel caso in cui i requisiti non siano soddisfatti per tutto l'arco dell'anno, la detrazione si applica in proporzione al tempo in cui ha soddisfatto i requisiti. Per gli anni 2012 e 2013 c'è un'ulteriore detrazione di 50 € per ogni figlio nel nucleo familiare ma di età non superiore a 26 anni e residente anagraficamente e abitualmente dimorante nell'unità immobiliare per cui si chiede la detrazione. Il doppio requisito è piuttosto stringente e potrebbe far sorgere anche problemi di costituzionalità per violazione del principio di eguaglianza. Infatti non v'è differenza tra la famiglia A composta da padre, madre e figlio residente e abitualmente dimorante presso l'abitazione principale (che, quindi, consente al soggetto passivo del tributo di godere dell'ulteriore detrazione di 50 €) e la famiglia B composta da padre, madre e figlio residente presso l'abitazione principale ma abitualmente dimorante in altra città, magari per motivi di studio (che, quindi, non consente al soggetto passivo di godere dell'ulteriore detrazione di 50 €). La detrazione per i figli non può essere superiore a 400 €. Tale detrazione concorre con la precedente (abitazione principale), risultando una detrazione massima di 600 €. I comuni possono elevare la detrazione fino alla concorrenza dell'importo dovuto, salvo il rispetto del vincolo di bilancio.

Esempi di calcolo dell'imposta

Si dia il caso di un soggetto passivo senza figli di età inferiore a 26 anni, che sia proprietario di:

  1. un immobile residenziale (cat. A/4) che soddisfa i requisiti di abitazione principale solo fino al 30 giugno 2012, con rendita di 450 € al 1º gennaio dell'anno d'imposta;
  2. di un garage (cat. C/6) e un deposito (cat. C/2), pertinenze dell'immobile di cui prima, con somma delle rendite pari a 150 €;
  3. di un garage (cat. C/6) che non costituisce pertinenza dell'immobile, rendita 250 €;
  4. di un ufficio (cat. A/10), rendita 1150 €;
  5. di un terreno agricolo con reddito dominicale di 25 €;

La procedura per il calcolo deve arrivare alla rendita rivalutata del 5% nel caso dei fabbricati, e del 25% nel caso dei terreni (come detta l'articolo 13). Nel nostro esempio si arriverà a valori di rendita pari rispettivamente a :

  1. 450,00 € * 1,05 = 472,50 € per l'abitazione principale
  2. 150,00 € * 1,05 = 157,50 € per le pertinenze dell'abitazione
  3. 250,00 € * 1,05 = 262,50 € per il garage non di pertinenza
  4. 1150,00 € * 1,05 = 1207,50 € per l'ufficio
  5. 25,00 € * 1,25 = 31,25 € per il terreno agricolo

Si moltiplicano le rendite rivalutate per i moltiplicatori dipendenti dalla categoria catastale, arrivando a basi imponibili di:

  1. (472,50 € + 157,50) * 160 = 100 800 € per l'abitazione principale e pertinenze
  2. 262,5 € * 160 = 42 000 € per il garage non di pertinenza (C/6)
  3. 1207,50 € * 80 = 96 600 € per l'ufficio (A/10)
  4. 31,25 € * 135 = 4 219 € per il terreno agricolo

Per arrivare all'importo d'imposta dovuto si applicano le aliquote decise dal comune di appartenenza. In questa sede sono stati presi i valori base dettati dal decreto-legge:

  1. 100 800 € * 0,004 / 2 = 201,60 € per i primi 6 mesi
  2. 100 800 € * 0,0076 / 2 = 383,04 € per il resto dell'anno
    • nota bene: nel caso di immobile che soddisfa limitatamente nel tempo i requisiti di abitazione principale si fa riferimento al DL 504/1992 (si applica l'aliquota corrispondente).
  3. 42 000 € * 0,0076 = 319,20 €
  4. 96 600 € * 0,0076 = 734,16 €
  5. 4 219 € * 0,0076 = 32,06 €

Per un totale per la prima casa e pertinenze pari a 584,64 € e per gli altri immobili di 1085,42 €. Da notare che, per il meccanismo di calcolo, gli immobili di cat. C che sono pertinenze, producono un'imposta minore che se considerati indipendenti. L'immobile residenziale rispetta i requisiti di abitazione principale per sei mesi, come le sue pertinenze, godendo di una detrazione pari a 100 € (i 6/12, o metà, dei 200 € di legge) sull'imposta dovuta, quindi per la prima casa si riduce l'importo a 484,64 €. L'importo totale dovuto dal soggetto passivo è pertanto 1568,87 €.

Versamento del tributo

Ai sensi dell'art. 13, c. 12, d.l. 201/2011 il versamento dell'imposta dovuta è effettuato secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate oppure con apposito bollettino postale. Il 12 aprile 2012 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha provveduto a determinare le modalità di versamento del tributo e demandando ad altre risoluzioni dell'Agenzia l'individuazione dei codici tributo. Il versamento, pertanto, deve essere effettuato mediante compilazione del modello F24 oppure, come previsto dalla norma di cui all'art. 13, c. 12, d.l. 201/2011, mediante apposito bollettino postale. Con Risoluzione del 12.04.2012 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i seguenti codici tributo:

  • 3912 - denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – Comune”;
  • 3913 - denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune”;
  • 3914 - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – Comune”;
  • 3915 - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – Stato”;
  • 3916 - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune”;
  • 3917 - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Stato”;
  • 3918 - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Comune”;
  • 3919 - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Stato”;
  • 3923 - denominato “IMU - imposta municipale propria – Interessi da accertamento - Comune”;
  • 3924 - denominato “IMU - imposta municipale propria – Sanzioni da accertamento - Comune”.

I dati sono tratti dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012, consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. I codici tributi 3914 al 3919 sono da utilizzarsi insieme in quanto l'imposta deve essere pagata per metà con il codice tributo che riguarda il comune e l'altra metà con il codice tributo dello Stato. Ad esempio, se l'imposta per altri fabbricati fosse pari a 100 €, di essi 50 € andrebbero versati al comune utilizzando il codice tributo 3918; il restante pari a 50 € andrebbe versato allo Stato con il codice tributo 3919. Il codice 3912 prevede tassativamente la rateazione che deve essere 0101 se l'acconto è in una sola rata e 0102 se viene fatta in due rate. Il saldo deve essere 0101.

Dichiarazione

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia" (n. 201/2011). La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23». Il modello di dichiarazione è stato recentemente approvato con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. Sul termine effettivo entro il quale presentare la dichiarazione non vi sono ancora elementi certi, tuttavia si può affermare che esso dovrebbe scadere il 4 febbraio 2013. Infatti, in base alla pubblicazione del modello di dichiarazione e alla conversione del Decreto "Enti Locali" che modifica l'art. 13, c. 12-ter, d.l. 201/2011, fissando il termine in 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. del modello di dichiarazione, il termine dovrebbe essere quello sopra indicato.


Gettito fiscale

Dall'applicazione dell'IMU si ricavano (salvo modifiche legislative future):

  • 3,8 miliardi dall'IMU sulla prima casa
  • 18 miliardi dall'IMU su seconde e terze case, negozi, laboratori artigianali ed industriali,

per un totale di 21,8 miliardi di euro di cui:

  • 9 miliardi allo Stato
  • 12,8 miliardi ai comuni

La somma riservata ai comuni può aumentare nel caso in cui tali enti decidano di aumentare le aliquote IMU.

Critiche

L'IMU, come la precedente ICI, è stata oggetto di critiche per incostituzionalità, rispetto all'obbligo di progressività della tassazione con la capacità contributiva del cittadino (art. 53), in quanto l'imposta tiene conto solamente dell'immobile, non del proprietario e del suo reddito.

Sebbene rispetto all'ICI l'IMU introduca un sistema di esenzioni in base al numero di componenti del nucleo famigliare, una rivalutazione delle categorie catastali e delle rendite per avvicinarle ai reali valori di mercato, una forte differenza di tassazione fra prima e seconda casa (che è ragionevolmente presumibile come indicatore di maggior reddito del contribuente che ha un'unica casa di proprietà), resta una mancanza di progressività dovuta al fatto che:

  • le detrazioni per la prima casa tengono conto del numero dei componenti, ancora a prescindere dal reddito;
  • si equipara alla tassazione per seconda casa, la prima casa data in locazione, ovvero dove non si risiede e/o che non è abitazione principale: in particolare a prescindere dal fatto che il proprietario paghi un contratto di affitto altrove, o dimostri di risiedere gratuitamente altrove per motivi di lavoro, terapie o assistenza a famigliari e congiunti.

Se la differenza fra il canone di locazione riscosso e quello pagato non è significativa, la situazione economica è chiaramente la stessa di un proprietario che continua ad abitare la prima casa, e iniquo il trattamento fiscale.
Il reddito da locazione è già altrimenti tassato come IRPEF o cedolare secca.

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Denominazione nelle lingue minoritarie d'Italia

Nelle regioni italiane che beneficiano di un regime di bilinguismo, la denominazione IMU è stata resa:

  • in Valle d'Aosta, bilingue italiano/francese, IMU, per Impôt municipal unique;
  • nella provincia autonoma di Bolzano, bilingue italiano/tedesco, la sigla in italiano è stata mantenuta nella dicitura Gemeindeimmobiliensteuer IMU.
Ultimo aggiornamento Sabato 08 Dicembre 2012 13:35
 

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Periodico mensile registrato presso il Tribunale di Napoli Num. 45 dell' 8 giugno 2011

ISSN 2239-7035 (del 14 luglio 2011)