Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) |
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Giovedì 03 Gennaio 2013 22:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'imposta sul valore aggiunto, in acronimo IVA, è un'imposta applicata sul valore aggiunto di ogni fase della produzione, scambio di beni e servizi. È in vigore in 63 paesi.
Europa
Direttiva europea
La direttiva europea 2006/112/EU ha lo scopo di rendere uniforme l'imposizione indiretta in tutta l'Unione europea ed, in particolare, stabilisce che gli Stati membri devono fissare l'aliquota dell'IVA in misura pari almeno al 15%. Ad oggi l'aliquota più alta fissata da alcuni Stati membri è pari al 25%.
Il testo costituisce una ricapitolazione sistematica delle precedenti disposizioni contenute nella c.d. VI Direttiva CEE del 1977. La direttiva riscrive le disposizioni basandosi sui principi di semplificazione e aderenza al testo tradotto; infine la collocazione delle disposizioni in titoli, capi, sezioni e sottosezioni permette una più agile comprensione del tema trattato.
In Italia
In Italia la disciplina sull'IVA è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, più volte modificato. All'entrata in vigore, il 1º gennaio 1973, l'aliquota ordinaria, ovvero per la maggior parte di beni o servizi, era il 12%, portata al 14% nel 1977, al 15% nel 1980, al 18% nel 1982, al 19% nel 1988, al 20% nel 1997 e per ultimo, con decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge il 14 settembre 2011, con applicazione dal 17 settembre, l'aliquota ordinaria è salita di 1 punto percentuale arrivando al 21%.
La parte relativa agli scambi intracomunitari la disciplina è contenuta nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.
L'IVA fu introdotta per sostituire la precedente Imposta generale sulle entrate (IGE).
Funzionamento dell'IVA
L'IVA è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo finale del bene o del servizio stesso.
Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa, l'imposta grava completamente sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d'imposta – ad esempio l'imprenditore o il professionista – l'IVA resta neutrale.
Il soggetto passivo d'imposta, cioè colui che cede beni o servizi, può infatti detrarre l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o dei servizi prestati.
L'IVA pertanto rappresenta un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali.
Nell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto occorre quindi distinguere il contribuente di fatto (il consumatore finale), che pur non essendo soggetto passivo dell'imposta ne sopporta l'onere economico e il contribuente di diritto (di norma un imprenditore o un professionista) su cui gravano tutti gli obblighi del soggetto passivo d'imposta, sebbene per lui l'imposta resti neutrale dal punto di vista economico.
Esempio
Un commerciante acquista materia prima per un valore di 1000 euro, per cui pagherà una somma di 1210 euro (1000 + 210 di IVA). Supponiamo che, a seguito di una serie di lavorazioni effettuate su di essa, il valore finale del prodotto lavorato passi da 1000 a 1200 euro. Al momento della vendita il consumatore finale verserà al commerciante una somma di 1452 euro (1200 + 252 di IVA). La somma che il commerciante è tenuto a versare allo Stato non è 252 euro, ma 252 – 210 = 42 euro (IVA che il commerciante ha ricevuto dal consumatore finale al netto di quella versata per acquistare la materia prima).
In questo senso il commerciante è soggetto passivo d'imposta e può detrarre l'imposta pagata sugli acquisti (i 210 euro di IVA pagati all'acquisto della materia prima) dall'imposta addebitata sulle vendite (i 252 euro di IVA versate dal consumatore finale al commerciante). Inoltre, il commerciante è anche neutrale rispetto all'IVA: ha ricevuto dal consumatore finale 252 euro di IVA, ne ha versato 210 al momento dell'acquisto della materia prima e altre 42 allo Stato (in totale non ha ricavato, né perso nulla in termini di IVA).
Il consumatore finale, invece (che non rivende la merce, né ne aumenta il valore, ma semplicemente la utilizza per i suoi scopi privati), sopporta interamente il peso dell'IVA versata allo Stato, senza poter detrarre nulla.
Presupposto dell'imposta
Esistono tre condizioni che devono essere rispettate perché un'operazione sia assoggettata ad IVA:
Le operazioni si considerano eseguite e conseguentemente l'imposta deve essere applicata nel seguente momento (cosiddetto momento impositivo):
Si noti che al momento impositivo dell'operazione nasce il debito dell'imposta nei confronti dello Stato (si dice che l'imposta diventa esigibile) ed il soggetto passivo sarà tenuto a versarla all'Erario tramite le liquidazioni periodiche previste; inoltre a partire dallo stesso momento impositivo delle operazioni decorrono i termini previsti dalla legge per adempiere agli obblighi contabili, come l'emissione della fattura o, se previsto, dello scontrino o della ricevuta fiscale.
Eccezioni alla regola dell'esigibilità immediata costituiscono le operazioni con imposta ad esigibilità differita, per le quali il debito d'imposta non nasce al momento dell'emissione della fattura ma in ogni caso all'atto del pagamento del corrispettivo. Si tratta delle operazioni effettuate dalle imprese e dai professionisti con un volume d'affari inferiore a 200.000 euro per le quali si eserciti la relativa opzione nonché di quelle svolte in favore di amministrazioni pubbliche, le quali spesso hanno tempi di pagamento molto lunghi e pertanto, applicando le regole ordinarie dell'esigibilità immediata, i loro creditori si troverebbero a dover anticipare un'imposta che incasseranno solo dopo parecchio tempo.
Evasione IVA
Poiché il pagamento dell'IVA è basato largamente su scontrini, ricevute fiscali, e fatture, l'IVA è una delle imposte per le quali è più diffuso il fenomeno dell'evasione.[1][2] Vi sono due tipici scenari. Uno in cui il contribuente di diritto (commerciante, professionista, imprenditore) incassa l'IVA dal contribuente di fatto (cliente o consumatore) senza emettere scontrino, ricevuta fiscale, o fattura. L'imprenditore poi non dichiara e non versa l'IVA all'erario. Nel secondo scenario l'imprenditore, per esempio un professionista, collude con il cliente, offrendo uno sconto equivalente all'IVA in cambio di un accordo a non pretendere l'emissione di ricevuta fiscale o fattura. In tal caso il vantaggio per il cliente è ovvio: l'evasione e quindi il risparmio dell'IVA con minimo rischio. Il vantaggio per il contribuente di diritto è che non essendoci traccia dell'avvenuta transazione, il guadagno può essere occultato dalla dichiarazione dei redditi con conseguente evasione di imposta sul reddito. I cittadini sono tenuti a denunciare tentativi di collusione per evasione IVA alla Guardia di Finanza, ma non possono farlo in modo anonimo.[3] Esiste un sito sociale che permette segnalazioni anonime in cui anche l'evasore non viene identificato, con lo scopo di raccogliere dati sull'evasione dell'IVA.[4]
Tipologie di operazioni IVA
Importazioni
Per importazioni, si intendono gli acquisti di beni mobili provenienti dai paesi non aderenti all'Unione Europea, che devono assolvere l'IVA al momento della loro entrata nel territorio comunitario.
Solamente all'atto del pagamento dell'IVA in Dogana, e del dazio se presente, il bene viene svincolato dal deposito doganale e nazionalizzato, entrando a questo punto nella piena disponibilità del soggetto importatore.
Esportazioni
Per i beni esportati il cedente (la parte venditrice) non richiede il pagamento dell'imposta al compratore, ma deve comunque emettere la fattura, specificando espressamente la non imponibilità dell'operazione. In ogni caso il cedente deve conservare e registrare le fatture e munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale mediante visto doganale sulla fattura o sul documento di trasporto.
Un soggetto esportatore abituale (che quindi non applica l'IVA sulle esportazioni dei beni), dopo il rilascio di una lettera d'intenti al suo fornitore o all'Ufficio doganale, può chiedere che sui suoi acquisti o importazioni di beni non sia applicata l'imposta entro un certo limite stabilito per legge (plafond).
Operazioni intracomunitarie
Dal 1993 sono state abolite le barriere doganali tra i paesi aderenti all'Unione Europea, e in ambito IVA è stato introdotto il regime transitorio della tassazione nello Stato membro di destinazione del bene oggetto dello scambio intracomunitario.
Aliquote IVA
Paesi dell'Unione europea
Altri Paesi
Liquidazione e versamento dell'imposta
I soggetti passivi di imposta, ovvero imprese e lavoratori autonomi, cioè coloro che hanno diritto alla detrazione sugli acquisti effettuati, devono ogni mese o ogni tre mesi, a seconda delle opzioni esercitate o del proprio volume d'affari, liquidare l'imposta dovuta o a credito verso l'erario, ed infine provvedere a un conguaglio finale annuale.
La liquidazione (cioè il calcolo dell'imposta) si fa sommando l'IVA incassata dai propri clienti in via di rivalsa e sottraendo da tale importo l'IVA versata ai propri fornitori.
Se da tale differenza scaturirà un debito verso l'erario tale differenza sarà versata tramite il modello F24. Se viceversa scaturirà un credito questo potrà essere riportato al periodo successivo per essere scalato dalla successiva liquidazione o, a certe condizioni, potrà essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione, cioè detratto da altri tributi dovuti dal contribuente.
Modalità di applicazione
Basi imponibili
Nella teoria economica ci sono tre tipi di basi imponibili, a seconda della definizione che si vuole dare al valore aggiunto:
La differenza di queste definizioni si basa sulla deducibilità delle spese di investimento: nel primo caso, nel tipo prodotto, nessuna spesa di investimento è deducibile, pertanto la base imponibile resta il prodotto lordo (PL); nel tipo reddito solo quelle per accantonamenti per ammortamenti (PL-Invs); nel tipo consumo, invece, sono deducibili tutti gli acquisti di beni strumentali nell'anno in cui vengono compiuti (PL-Invs-Inva).
Metodi di calcolo
L'imposta sul valore aggiunto può essere calcolata grosso modo con due metodi, uno dei quali però più articolato.
Tale ultimo sistema (detrazione imposta da imposta) è stato preso come modello dalle direttive CEE per la creazione di un sistema comune sulla cifra d’affari nei Paesi europei.
Il sistema, così come è concepito, non ha più uno stretto collegamento con il “valore aggiunto”, anche se la denominazione è rimasta tale per motivi “storici”.
In particolare la detrazione “imposta da imposta” consente:
Note
Bibliografia
Collegamenti esterni
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