Distr. GENERALE
A/RES/54/134
7 febbraio 2000
Cinquantaquattresima sezione
Punto 109 dell’ordine del giorno
[sulla base del rapporto della Terza Commissione (A/54/598 e Corr. 1 e 2)]
54/134. Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne
L’ASSEMBLEA GENERALE,
RICHIAMATE la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza sulle donne adottata dall’Assem-blea generale nella propria risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, nonché la propria risoluzione 52/86 del 12 dicembre 1997, recante “Misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per l’eliminazione della violenza sulle donne”;
RICHIAMATI ALTRESÌ la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo[1], il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici[2], il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali2, la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne[3] e la Convenzione contro la tortura e le altre pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti[4];
PRESO ATTO della Convenzione interamericana sulla prevenzione, la repressione e l’elimi-nazione della violenza contro le donne, adottata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione degli Stati Americani nella sua ventiquattresima sessione ordinaria, svoltasi a Belém (Brasile) dal 6 al 10 giugno 1994[5], e della Raccomandazione generale n. 19 sulla violenza contro le donne, adottata dal Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne nella sua undicesima sessione[6];
CONSTATATO CON PREOCCUPAZIONE che la violenza sulle donne è un ostacolo sulla via dell’uguaglianza, dello sviluppo e della pace, così com’è ravvisato nelle Strategie e prospettive d’azione di Nairobi per la promozione della donna[7] e nel Programma d’azione della quarta Conferenza mondiale sulle donne[8] che raccomandano una serie di misure globali per prevenire ed eliminare la violenza contro le donne; constatato altresì che la stessa ostacola la piena applicazione della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne;
CONSTATATO CON ALTRETTANTA PREOCCUPAZIONE che le donne appartenenti a gruppi minoritari, le donne indigene, rifugiate, migranti, le donne che vivono in comunità rurali o isolate, le donne indigenti, le donne internate o carcerate, le adolescenti e le bambine, le donne handicappate, le anziane e le donne che si trovano in situazioni di conflitto armato sono particolarmente esposte alla violenza;
CONSIDERATO che la violenza contro le donne deriva da una lunga tradizione di rapporti di forza disuguali fra uomini e donne, situazione che conduce alla dominazione degli uomini sulle donne e alla discriminazione di queste ultime, impedendo loro di emanciparsi pienamente, e che la violenza è uno dei principali meccanismi sociali per mezzo dei quali le donne vengono mantenute in condizioni di inferiorità rispetto agli uomini;
CONSIDERATO ALTRESÌ che i diritti fondamentali delle donne e delle ragazze fanno parte inalienabilmente, integralmente e indissociabilmente dei diritti universali della persona[9], e riconosciuta la necessità di promuovere e proteggere tutti i diritti fondamentali delle donne e delle ragazze[10];
ALLARMATA nel constatare che le donne non godono pienamente dei diritti e delle libertà fondamentali, e preoccupata dal fatto che tali diritti e libertà non siano sempre tutelati in caso di violenza contro le donne[11];
APPREZZATO il concorso che le istituzioni, gli organi, i fondi e gli organismi competenti delle Nazioni Unite, ciascuno nell’ambito del rispettivo mandato, apportano a diversi paesi nella lotta per eliminare la violenza sulle donne;
APPREZZATI ALTRESÌ gli sforzi della società civile e delle organizzazioni non governative che hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione mondiale sulle nefaste conseguenze socio-economiche della violenza sulle donne;
RICORDATO che, ai sensi dell’articolo primo della Dichiarazione sull’eliminazione della violenza sulle donne, l’espressione “violenza contro le donne” designa ogni atto di violenza rivolto contro il sesso femminile, che arrechi o sia suscettibile di arrecare pregiudizio o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, nonché la minaccia di eseguire tali atti, la costrizione o la privazione arbitraria di libertà, tanto nella vita pubblica quanto nella vita privata;
83ma seduta plenaria
17 novembre 1999
[1] Risoluzione 217 A (III)
[2] Vd. Risoluzione 2200 A (XXI), allegato
[3] Risoluzione 34/180, allegato
[4] Risoluzione 39/46, allegato
[5] Human Rights: A compilation of International Instruments, vol. II: Regional Instruments (pubblicazione a cura delle Nazioni Unite, numero di repertorio E.97.XIV.1), sez.. A.7.
[6] Vd. Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément n.° 38 (A/47/38), capitolo I.
[7] Rapport de la Conférence mondiale chargée d’examiner et d’évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix, Nairobi, 15-26 luglio 1985 (pubblicazione a cura delle Nazioni Unite, numero di repertorio F.85.IV.10), capitolo I, sez. I, paragarafo 18.
[8] Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing (Pechino), 4-15 settembre 1995 (pubblicazione a cura delle Nazioni Unite, numero di repertorio F.96.IV.13), capitolo I, risoluzione 1, allegato II.
[9] Vd. A/CONF. 157/24 (Parte I), capitolo III, sez. I, paragrafo 18.
[10] Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing (Pechino), 4-15 settembre 1995 (pubblicazione a cura delle Nazioni Unite, numero di repertorio F.96.IV.13), capitolo I, risoluzione 1, allegato I, paragrafo 31.
[11] Documents officiels du Conseil économique et social, 1999, Supplément n° 3 (E/1999/23), capitolo II, sez. A, Risoluzione 1999/42.