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MONITORE NAPOLETANO
Fondato nel 1799 da
Carlo Lauberg ed Eleonora de Fonseca Pimentel
Anno CCXXV

Rifondato nel 2010
Direttore: Giovanni Di Cecca

IMU 2012 - Comune di Napoli Stampa
Scritto da Giovanni Di Cecca   
Lunedì 05 Novembre 2012 12:10

Come già anticipato nell'articolo sull'IMU di ieri, la stangata è dietro l'angolo da pagare entro il 17 dicembre 2012.

Di seguito riportiamo quanto pubblicato da Comune di Napoli sul tributo.

Per meglio interpretare le Categorie Catastali, abbiamo raccolto qui, le definizioni delle Categorie Catastali

 

A partire da quest'anno, l'ICI è stata sostituita dalla nuova IMU (Imposta Municipale propria) dovuta, dai proprietari e dai titolari di diritti reali, per gli immobili posseduti. Nel caso di locazione finanziaria, il contribuente è il soggetto locatario.
L'imposta è divisa in due quote, una di competenza del Comune in cui è ubicato l'immobile, l'altra di competenza dello Stato. La quota di spettanza dello Stato ammonta ad una parte dell'imposta dovuta solo per gli immobili diversi dall'abitazione principale e pertinenze della stessa.

ALIQUOTE

Il Comune di Napoli con deliberazione Consiliare n° 16 del 21 giugno 2012 ha determinato le seguenti aliquote:

A) Aliquota Abitazione Principale e relative pertinenze: 5 per mille

Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

 

- DETRAZIONE: oltre al beneficio dell'aliquota ridotta, per l'abitazione principale spetta una detrazione annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari residenti nell'immobile e che va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione d'uso.

- MAGGIORAZIONE: Per l'anno 2012 la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

- PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l'imposta calcolandola secondo l'aliquota del 10,6 per mille.

B) Aliquota altri immobili: 10,6 per mille

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze, l'imposta va calcolata con l'aliquota del 10,6 per mille. Una quota (pari al 3,8 per mille) dell'imposta dovuta per tali immobili è riservata allo Stato ed è versata contestualmente all'IMU dovuta al Comune.

VERSAMENTO DEL SALDO (entro il 17 dicembre 2012)

In sede di Saldo il contribuente deve versare, a conguaglio, le somme ancora dovute calcolate sulla base delle aliquote deliberate dal Comune al netto di quanto già pagato in sede di Acconto.
Si rammenta che l'Acconto andava versato calcolando l'imposta dovuta applicando le aliquote di base del 4 per mille (abitazione principale e sue pertinenze) e del 7,6 per mille (altri immobili).
N.B.: il pagamento del Saldo, a decorrere dal 1° dicembre 2012, potrà essere effettuato anche tramite apposito bollettino di conto corrente postale che sarà predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

VALORE IMPONIBILE

Si ottiene incrementando la rendita catastale dell'immobile del 5% (del 25% se trattasi di terreno agricolo), ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:
· 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
· 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
· 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
· 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
· 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
· 135 per i terreni agricoli (110 per i gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti).
Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore di mercato dell'area al 1° gennaio 2012.

IMPORTI MINIMI

Il contribuente non deve procedere al pagamento dell'imposta se l'importo da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo) sia al Comune, sia allo Stato.

CODICI TRIBUTO DA INDICARE SUL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMU

  1. 3912: IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE;
  2. 3913: IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
  3. 3914: IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE;
  4. 3915: IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO;
  5. 3916: IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE;
  6. 3917: IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO;
  7. 3918: IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE;
  8. 3919: IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO.

CODICE COMUNE: F839

CODICI DI RATEAZIONE DA INDICARE SUL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMU 2012 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

PAGAMENTO IN DUE RATE (GIUGNO E DICEMBRE):
Codice da inserire, sia in acconto (18 giugno 2012) sia a saldo (17 dicembre 2012), nella casella "rateazione/mese rif." del modello F24:  0101

PAGAMENTO IN TRE RATE (GIUGNO, SETTEMBRE E DICEMBRE):
Codice da inserire nella casella "rateazione/mese rif." del modello F24 da pagare entro il 18 giugno 2012 (1^ rata acconto): 0102
Codice da inserire nella casella "rateazione/mese rif." del modello F24 da pagare entro il 17 settembre 2012 (2^ rata acconto): 0202
Codice da inserire nella casella "rateazione/mese rif." del modello F24 da pagare entro il 17 dicembre 2012 (saldo): 0101


- CONIUGE DIVORZIATO E/O SEPARATO: contribuente ai fini dell'imposta è esclusivamente il coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione sull'immobile.
- IMMOBILI STORICI: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n° 42/2004 il valore imponibile è ridotto del 50%.
- IMMOBILI INAGIBILI: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussitono dette condizioni, il valore imponibile è ridotto del 50%.
- IACP E COOPERATIVE EDILIZIE:
1. Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari va applicata l'aliquota  del 10,6 per mille e spetta, per ogni immobile, la detrazione di € 200,00;
2. L'imposta relativa agli immobili in questione è versata interamente al Comune in cui è ubicato l'immobile. (Ministero Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze n° 12507 del 15 giugno 2012)
 

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Periodico mensile registrato presso il Tribunale di Napoli Num. 45 dell' 8 giugno 2011
ISSN 2239-7035 (del 14 luglio 2011)
Direttore Responsabile & Editore: GIOVANNI DI CECCA


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