Avvocati, regole sui social network |
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Scritto da Annarita Borrelli |
Lunedì 24 Novembre 2014 11:28 |
«L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso».
L’unica novità sostanziale, rispetto alla versione precedente, è il divieto di “reindirizzamento”, che avviene quando il curatore di un determinato indirizzo internet “comanda” al browser di riferimento (Internet Explorer, Chrome, Firefox) di indirizzare automaticamente l’utente che ha digitato tale indirizzo su un altro sito. Dubbi potrebbero sorgere in relazione all’utilizzo, a fini pubblicitari, di social network (quali Facebook o Twitter), considerato che tali siti web non sono “domini propri” dell’avvocato. L’utilizzo dei social network è, quindi, legittimo se posto in essere in conformità con quanto statuito dal Cnf e non pare possa essere inibito dal suddetto divieto di reindirizzamento che, infatti, sembra attenere fattispecie diverse. In ogni caso, le informazioni veicolate tramite internet dovranno essere rispettose dei doveri di trasparenza, veridicità, correttezza, segretezza, riservatezza senza essere equivoche, ingannevoli, denigratorie o comparative con altri colleghi. Inoltre, anche la pubblicità online non dovrà ledere il decoro e la dignità della professione
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