Vacanze rovinate, e i danni? |
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Scritto da Annarita Borrelli |
Lunedì 01 Settembre 2014 09:40 |
Il risarcimento è dovuto anche nel caso in cui la responsabilità è da attribuirsi ad uno dei soggetti prestatori dei singoli servizi compresi nel pacchetto (ad esempio l’albergo, la compagnia aerea) l’articolo 47 del Codice del Turismo stabilisce anche che nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al “tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Si tratta, in altri termini, del cosiddetto “danno da vacanza rovinata”, che si sostanzia nel disagio, nello stress e nella stanchezza subiti dal turista per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo magari dopo un anno di intenso lavoro o di studio. È importante che il turista contesti immediatamente la mancata o l’inesatta esecuzione del contratto, anche nel corso del viaggio. Se questa strada è stata percorsa senza risultato, il turista può sporgere reclamo, mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, all'organizzatore o all'intermediario, entro 10 giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. In caso di mancato accoglimento della propria istanza si potrà poi dare luogo ad una conciliazione mediante camere di commercio o il ricorso all’Autorità giudiziaria |