Alimenti - Etichette alimentari, cambia tutto - Maggiore tracciabilità dei prodotti |
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Scritto da Annarita Borelli |
Sabato 13 Settembre 2014 11:49 |
Ad esempio, non vi sarà più l’obbligo di avere nello stesso campo visivo (principale) la data di scadenza/termine minimo di conservazione insieme alla denominazione di vendita e alla quantità netta; così come sarà obbligatorio avere la ragione sociale corredata dall’indirizzo puntuale (non solo e più genericamente, la località, come fino ad ora); mentre dovrebbe essere abrogata la disposizione (a dire il vero tutta italiana) di corredare la sede della ragione sociale-produttore con quello dello stabilimento di produzione, se diverso.
L'attuazione del regolamento 1169 a partire dal 13 dicembre 2014 presenta molti problemi. Si tratta di un regolamento molto complesso e le informazioni obbligatorie potranno costituire un un sovraccarico per l’etichettatura dei prodotti alimentari. Le nuove regole porteranno più confusione per il consumatore (un eccesso di dati, informazioni inutili che spesso il compratore non richiede o addirittura non sa quello che significa). Ovviamente, per i produttori implica costi supplementari in tempi di crisi senza alcun beneficio aggiuntivo. Probabilmente gli unici aspetti positivi sono il requisito che tutte le informazioni importanti dovranno essere collocate nella parte visibile della confezione con una armonizzazione di alcuni requisiti, tra cui la dimensione del carattere (minimo 1,2 mm), ecc. Un altro grave errore sarà quello di cambiare il concetto di etichettatura per consentire ai consumatori di compiere scelte nutrizionali informate in assenza di profili nutrizionali armonizzate a livello comunitario, la proliferazione delle “forme supplementari di espressione e presentazione” in tutti gli Stati membri sulla base del suddetto articolo 35 si traduce inevitabilmente nella necessità di informazioni nutrizionali differenti nei vari Stati membri ai consumatori, a seconda di quali sono i criteri scelti per stabilire le rispettive “Forme di espressione e presentazione”; per gli operatori del settore alimentare, di dover cambiare la composizione dei loro prodotti per soddisfare le diverse soglie nazionali, al fine di beneficiare delle rispettive “Forme di espressione e presentazione” (per esempio, la riduzione/riformulazione del livello di grasso in un prodotto possono evitare un colore rosso nel Regno Unito ma… non sarebbe sufficiente per ottenere un logo blu-rating positivo- in Olanda, e così via.) Alla luce di quanto sopra esposto si può concludere che, a causa dell'assenza di profili nutrizionali definiti a livello comunitario, l'articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011 è contrario agli obiettivi di efficiente funzionamento del mercato interno e un livello elevato di tutela dei consumatori e, quindi, è contrario al diritto comunitario. |