Cassazione - Sport faticosi, sì al licenziamento - Legittimo mandare via chi svolge attività fisica provante |
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Scritto da Annarita Borrelli |
Lunedì 19 Gennaio 2015 10:25 |
È stato deciso da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro,la n. 144 del 9 Gennaio 2015. Così come già statuito in primo e in secondo grado, la Suprema Corte ha ribadito “l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha impone correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro”.
Infatti, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 cod. civ., ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell’impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttivi di danno”. Pertanto la pratica di una disciplina sportiva lesiva di una condizione di salute, già di per sé compromessa, è idonea a giustificare il licenziamento del lavoratore. Il lavoratore, si legge in sentenza, deve astenersi dal porre in essere non solo comportamenti contrari al dovere di fedeltà con l’azienda (per esempio, non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa [), ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datare di lavoro potenzialmente produttiva di danno. Allorché, quindi, l’attività sportiva svolta dal lavoratore non sia compatibile con le sue condizioni fisiche - specie se queste, già note in passato, abbiano comportato una riduzione della sua capacità lavorativa - il semplice rischio di aggravamento di tale stato di salute costituisce un comportamento contrario ai doveri di buona fede e correttezza
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