LIBERTÀ
EGUAGLIANZA
MONITORE NAPOLETANO
Fondato nel 1799 da
Carlo Lauberg ed Eleonora de Fonseca Pimentel
Anno CCXXV

Rifondato nel 2010
Direttore: Giovanni Di Cecca

Num. 2 - 5 febbrajo 1799 Stampa
Scritto da E.F.P.   
Giovedì 21 Ottobre 2010 20:46

 

 

SETTEDI' 17. PIOVOSO ANNO VII. DELLA LIBERTÀ;

I.DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE

(MARTEDI' 5. FEBBRAJO 1799)

Num. 2

 

La generalità de' nostri associati avendoci fatto comprendere il desiderio di aver per disteso ne'nostri fogli le leggi, e proclami emanati dal Governo, siam obbligati a differire ulteriormente il promesso racconto de' fatti avvenuti dalla fuga di Ferdinando sino a' 21. Gennajo.

 

 

Lo stato di questa Città centrale, sebbene non ancor tale, quale lo desiderebbero i buoni Patrioti, pure migliora ogni giorno: pochi spiacevoli incidenti particolari non sono da porsi in confronto con quella calma, ed ordine, che in generale vi si gode. Lo spirito pubblico, il qual'  era già qui formato e diffuso salvoché ne' vili stromenti, ed assedi del passato Governo, ed in quella commiseranda parte del Popolo, che per la sua ignoranza è da per tutto più tenace nelle sue antiche impressioni, e più facil ad esser aggirata, si appalesa in tutti con tanto più vigore, quanto più era stato compresso dalla Tirannia. Molti zelanti Cittadini, pubblicano anche ogni giorno delle civiche ed eloquenti allocuzioni dirette al Popolo; sarebbe però da desiderarsi, che se ne stendessero alcune destinate particolarmente a quella parte di esso che chiamasi plebe, proporzionata alla costei intelligenza, e ben anche nel costei linguaggio. Invitiamo il Governo a stabilire delle missioni civiche, siccome ve n'erano prima delle semplicemente religiose; ed invitiamo il gran numero de' nostri non men dotti, che civici, e ze­lanti ecclesiastici, i quali han già la pratica della persuasiva popolare, a prestarsi a quest'opera anche senza l'ordine, ed invito del Governo. Non è mai tutto reo chi delinque perché ignorante, quindi l'esatta giustizia ci obbliga ad istruire la plebe, prima che condannarla, ed ogni   momento è tardi per questa istruzione.

Annunciamo intanto con civica espansione di cuore, che un mercante carbonajo per nome Gabriele Stendardo, appena proclamata la libertà, ha offerto, e cominciato a vendere a basso prezzo il carbone; emuli di questa civica azione altri mercanti di  formaggio, uno tra gli altri chiamato Vincenzo Altieri, lo hanno imitato ribassando il prezzo del cacio bianco, che suo] vendersi al popolo. La nostra Municipalità gli ha fatti noti con un suo; proclama, e gli ha rese pubbliche lodi determinando dippiù che i loro nomi rimanessero affissi nella sala di adunanza della Municipalità. Molti sono concorsi a restituire le robe, che avean potute salvare dal saccheggio dei popolo, e dal furto regio.

 

Il General Championnet, cooperando egli stesso a richiamare a' civici sentimenti quella parte della sedotta plebe, che più si era mostrata accanita, ha assistito Domenica all'innalzamento dell'albero della libertà nella piazza del molo‑piccolo, e con varie liberalità ha animato quelle genti ad armarsi in corso sotto la nostra bandiera nazionale, ed offerendoli perché siano più rispettate, patente Francese.

 

Nell' istessa mattina della Domenica fu inalzato l'albero in Santojorio con pubblico invito di quella municipalità, e gran gioja di tutti i cittadini che vi assisterono.

 

Si è ricevuto già da cinquecento comuni l'avviso delle loro democratizzazioni, e riunioni alla centrale.

 

Il Governo provvisorio si sta ora occupando nell'organizzazione de' Dipartimenti: per ora nominerà in ogni dipartimento un Commissario dei potere esecutivo, tre amministratori, e sei elettori.

 

Soggiungerem qui sotto la legge della distribuzione del governo medesimo ne' suoi varj comitati e riserbiamo ad un supplemento i Regolamenti particolari di ciascun di essi. Dobbiamo avvertire che nella legge da noi inserita nel primo foglio era stato ommesso oltre del Cittadino Logoteta, che avvertimmo per nota, anche il Cittadino Bassal.

 

Tutti i Comitati sono già posti in attività. Sono membri del Comitato Centrale, i Cittadini Laubert Presidente, Bisceglia, Parabelli, Bassal, e Ciaja che si attende. Segretario generale Jullien.

 

Nel Comitato di Legislazione sono Mario Pagano Presidente, Forges Davanzati, Albanesi, e Logoteta. Seg. Luigi Rossi.

 

In quello delle finanze Rotondo Presidente, Porta, Riario, e Delfico, che si attende.

 

Quello di Polizia Fasulo Presidente, Abbamonte, che si attende. Devono nominarsene gli altri individui. Seg. Alessantrucci.

 

Baffi, e Degennaro sono in quello dell'interno. Gli altri membri sono assenti.

 

Dei comitato Militare Manthonè Presidente, Doria, Girolamo Pignatelli ex‑Moliterno.

 

Ministro della Guerra è stato nominato il Cittadino Francese Arcambal.

 

Giorni addietro una Corvetta inglese mascherata diede la caccia fin dentro il nostro cratere a tre nostre Polacche, una carica di polvere; l'altra di attrezzi militari; l'ultima di viveri. Le due prime si salvarono sotto i cannoni di Castel dell'Ovo, e nel fortino del Granatello; quella di viveri manovrando male fu predata. Tutte le nostre batterie fecero fuoco sulla Corvetta, che per la distanza non poté essere danneggiata, e si salvò colla preda.

 

Si è pubblicata la legge per l'imprestito forzoso di due millioni e mezzo da pagarsi all'armata Francese a conto della contribuzione militare imposta sopra questa Città e suoi Casali. La nostra Municipalità ha fatto a questo oggetto varie civiche rappresentanze al Governo, e jeri ha tenuto sessione co' più probi cittadini destinati da lei a tenor della legge come deputati a tale esazione per rinvenire i mezzi meno gravosi da riscuoterla sopra questa impoverita popolazione.

 

Si è promulgata legge perché tutt' i funzionari pubblici riassumano provisoriamente l'esercizio de' loro incarichi. Jeri si aprirono i nostri tribunali, intervenendovi bensì magistrati, e Legali nel loro abito particolare, e non in quello di formalità, ed i decreti si sono distesi in lingua italiana, e non più in latino.

 

Giovedì si riapriranno gli Studj.

 

Le nostre poste di Abruzzo non son potuto passare attesa una spiacevole insurrezione, che abbiamo avviso essersi suscitata in Sulmona, dove tutti gli antichi denuncianti, e facinorosi di quelle ex‑provincie, e campagne uniti a pochi malcontenti turbano la quiete di quelle Popolazioni, ed infestano le pubbliche strade. Sarà colà spedito sollecitamente rinforzo di truppe, e con ansietà si attendono ulteriori notizie da quelle parti. Abbiam per altro la consolazione di sentirne delle migliori dell'ex‑provincia di Lecce, dove il partito patriottico ha impedito tutti i cattivi maneggi di quello dell'ex‑preside Marulli.

 

E' arrivato jeri il Cittadino Giuseppe Cestari noto abbastanza nella Repubblica delle Lettere, e nella Storia patria, per le sue produzioni sempre spiranti amor del pubblico; più noto in quella della persecuzione come quegli da cui essa ebbe principi.

 

LEGGE PER L' IMPRESTITO FORZOSO.

 

L'Assemblea de' Rappresentanti della Repubblica Napoletana, deliberando su la contribuzione militare esatta dal Generale in Capo dell'armata di Napoli, e sopra i bisogni del Governo Provvisorio, tanto per lo mantenimento dell'armata Francese, che per l'organizazione delle forze nazionali, e delle spese inevitabili, relative allo stabilimento della Repubblica; considerando, che tutte le Casse pubbliche sono vuote; che i soccorsi, aspettati da' Dipartimenti per mezzo delle contribuzioni ordinarie delle Provincie, sono troppo lontani, tanto per causa della disorganizzazione delle autorità antiche, che dell'impossibilità di rimpiazzarle all'istante con le nuove; che la Città di Napoli avendo già offerto al Generale in Capo una somma di dieci milioni di lire per l'organo del Governo Provvisorio ad effetto di preservarla dalle calamità d'un assedio, e la giustizia, e la gratitudine comandando al Governo far l'offerta d'una somma almeno eguale, a nome di questa Città per beneficio della libertà ricevuta, ordina ciò che siegue.

 

Art. 1. Sarà pagata all'armata Francese fra otto giorni una somma di due milioni, e mezzo di ducati a conto della contribuzione militare, ordinata dal Generale in Capo con suo decreto in data degli 8. Piovoso.

 

Art. 2. Questa somma di due milioni e mezzo di ducati sarà intieramente pagato dalla Città di Napoli e suoi Casali, a condizione di tenerne conto al pagamento della totale contribuzione.

 

Art. 3. A tal effetto sarà fatto su tutti gli abitanti della Città di Napoli e suoi Casali un impronto forzoso, equivalente all'anzidetta somma di due milioni e mezzo di ducati.

 

Art. 4. Affinché il ripartimento, e la percezione possa esserne effettuita nella forma indicata nel primo articolo, sarà nominata nel tempo stesso dalla Municipalità in ogni luogo della Città, e suoi Casali una Commissione composta di tre Membri, I quali saranno incaricati della ripartizione dell'impronto.

 

Art. 5. L'impronto sarà pagato in numerario, o in materia d'oro, o d'argento nello spazio di otto giorni, nè potrà alcuno esserne esente, ammen che non sia riconosciuto per povero, e che viva del suo travaglio.

 

Art. 6. Ciascuna commissione stabilita dall'articolo 4. formerà un quadro approssimante, calcolato su la notorietà pubblica di tutte le facoltà provenienti dall'industria, e dalla proprietà degli abitanti de' loro Quartieri, o Casali respettivi.

 

Art. 7. Quando il quadro sarà formato, uno de'tre Commissarj di Quartiere, o Casale designato da'due Colleghi, si unirà al luogo indicato dalla Municipalità per determinare la proporzione dell'impronto forzoso relativamente alle fortune, dimodoché la totalità dell'impronto produce la sudetta somma di dieci milioni di lire: questa riunione deve aver luogo al più tardi fra tre giorni dopo la pubblicazione del presente decreto.

 

Art. 8. La base dell'impronto essendo determinata, saran fatte da' Commissari d'ogni Quartiere, e Casali a' Cittadini de' loro diparti menti respettivi delle notifiche nominative colla denotazione del domicilio... segnando la somma pagabile, e l'epoca, nella quale il pagamento dovrà esser fatto, ed in fine la Cassa, nella quale la somma deve essere versata.

 

Art. 9. Sarà nominato da ciascuna Commissione un Cassiere, che ne risponderà, per ricevere le differenti somme, che si pagheranno da' Cittadini designati nel modo prescritto.

 

Art. 10. Ogni Cittadino assignato dalla Commissione del suo Quartiere, e Casale sarà tenuto pagare la somma fissata nel tempo stabilito sotto pena di sequestro de'suoi Beni, e d'essere tenuto a pagare il doppio.

 

Art. 11. Ciascuna reclamazione non potrà essere ammessa, né potrà farsele giustizia, che dopo il pagamento intiero dell'impostale somma: nel caso di lesione enorme, e verificata nelle forme, che saranno stabilite, sarà tenuto conto per coloro, che avranno pagato senza proporzione delle loro facoltà, del dippiù, che avranno pagato.

 Art. 12. 1 Cassieri stabiliti dall'art. 9. renderanno conto giorno per giorno delle loro operazioni a' tre Commessari deputati alla riparti zione, ed alla percezione dell'impronto, il di cui prodotto sarà subito versato nella Cassa della Tesoreria Nazionale, la quale ne somministrerà la sua ricevuta, e farà conoscere al Governo lo stato delle somme, che avrà ricevute.

Art. 13. La municipalità di Napoli nominerà due de'suoi Membri incaricati specialmente d'invigilare alla pretesa esecuzione del presente Decreto.

 

Laubert Presidente = Julien Segr.

 

Legge pe' funzionari pubblici.

 

Il Governo Provvisorio volendo assicurare il servizio di tutte le parti della pubblica Amministrazione fino alla loro riorganizazione diffinitiva, e prevenire la dissoluzione del corpo sociale, ed i disordini dell'anarchia, ordina ciò che siegue:

 

Art. I. Tutti gli Agenti ed impiegati dell'antico Governo della Comune di Napoli, e Casali, ed in tutto l'Ex‑Regno di Napoli, i Tribunali Civili, e Criminali, le persone impiegate all'istruzione pubblica, i  Sindaci, e l'Amministrazioni, e Deputazioni della Marina, della Salute, de' Viveri, della Zecca, i Percettori delle Contribuzíoni, finalmente tutte le autorità, e tutti i Magistrati ch'esistevano sotto la Monarchi a distrutta, resteranno al loro posto, e continueranno le loro funzioni; finché sarà altrimenti ordinato; restando sempre risponsabili della parte del servizio pubblico, di cui sono incaricati.

 

Art. 2. Quelli tra i Funzionarj pubblici, che vogliono conservare il loro impiego, e meritarsi la confidenza de' loro concittadini, e del Governo per esser chiamati ad occupare le diverse cariche, che saranno stabilite nella Repubblica, debbono servirla con zelo, e dichiararsi lealmente ed apertamente per la rivoluzione.

 

Art. 3. Sono eccettuati dall'Articolo 1 i soli Sindaci di già rimpiazzati dalle Municipalità Popolari ne'luoghi occupati dall'Armata Francese, ed i Sindaci delle differenti Comuni, nè quali, in conformità delle istruzioni generali indirizzate dal Governo Provvisorio a' Patriotti, il Popolo avrà nominato, o nominerà egli medesimo gli Uffiziali Municipali, per invigilare ai suoi interessi, i suoi Giudici di pace, ed i Comandanti della Guardia Nazionale. Viene ancora eccettuato dall'articolo I. il Tribunale detto di Polizia ultimamente stabilito nella Città di Napoli, il quale resta interamente abolito come un'istituzione pericolosa, e tirannica.

 

Art. 4. Tutti i Cittadini debbono ubbidire alle Autorità costituite, eccetto che a quelle, le quali ricuseranno apertamente di sottomettersi al Governo Provvisorio, e servire con fedeltà la Repubblica Napoletana.

 

Art. 5. Le Poste continueranno il loro servizio, come per lo passato; ed i diversi Direttori, ed impiegati in questo ramo delle differenti comuni della Repubblica faranno partire i Corrieri ne' giorni soliti, acciocché le differenti relazioni politiche, civili, e commerciali non sieno affatto interrotte.

 

Art. 6. Le antiche Amministrazioni presenteranno al Governo Provvisorio nel più corto spazio di tempo lo stato, e situazione del servizio rispettivo di cui ciascuno è incaricato, come anche i documenti concernenti al servizio, e ai posti della nuova organizzazione, che può essere adottata da ciascuna di esse.

 

Art. 7. E' stabilito nel Comitato centrale di esecuzione un Burò particolare, specialmente incaricato di ricevere, e distribuire ne' diversi Comitati del Governo le relazioni, e memorie che saranno indirizzate su i diversi oggetti al Governo Provvisorio' per gli affari di dettaglio, che possono riguardare i Comitati rispettivi; le dífferentí autorità corrisponderanno direttamente con loro indipendentemente dal Comitato centrale.

 

Art. 8. La Municipalità di Napoli è incaricata d'invigilare nella Comune di Napoli, e ne'Casali dipendenti per la esatta esecuzione del presente Decreto, per ciò che la riguarda.

 

Napoli II. Piovoso anno 7. (30. Gennajo 1799).

 

Laubert Presidente

 

Legge, che riguarda la formazione de' Comitati dei Governo,

lo stabilimento delle loro facoltà, ed i limiti della loro

giurisdizione.

 

CHAMPIONNET GENERALE IN CAPO.

 

Deliberando che tutt'i Comitati del Governo stabiliti per la legge del 6. Piovoso agiscano prontamente, affinché l'ordine pubblico sia senza ritardo ristabilito, l'amministrazione generale rigenerata in tutti i suoi rami, riorganizzata la comunicazione della capitale colle provincie, le rendite pubbliche poste in profitto, le spese generali ben regolate e custodite; ed affinché finalmente le forze nazionali, che debbono vegliare alla sicurezza dell'intemo, ed a proteggere le frontiere contro gli attacchi de' nemici, sieno ordinate ed armate secondo il principio d'un governo libero, ordina ciò che siegue:

 

Articolo 1. I sei Comitati del Governo, stabiliti per la legge de' 6. Piovoso sono composti, ciascuno come siegue:

 

Il Comitato centrale di cinque Rappresentanti, I Comitati di legislazione, della guerra, delle finanze, della polizia generale, e dell'intemo, ciascuno di quattro membri.

 

Art. 2. Il Presidente della Rappresentazione nazionale ha il dritto d'assistere a tutt'i comitati, e di deliberare con essi.

 

Art. 3. In caso, che vi fosse parità di voti in un comitato, in materia di deliberazione, o in materia d'elezione, il Presidente del Comitato centrale è chiamato per deliberare, o eleggere co'membri del comitato.

 

Art. 4. Tutt'i Comitati del governo sono in permanenza ne'luoghi destinati al travaglio de'loro Burò, fino allo stabilimento della costituzione, cioè il comitato centrale nella sua totalità, e gli altri comitati pel mezzo del loro Presidente.

 

Art. 5. La Presidenza di un comitato dura un mese.

 

Art. 6. Il Comitato centrale è specialmente incaricato della direzione e dell'impiego di tutte le forze di terra, e di mare, della negoziazione di tutti gli affari, e di tutti gl'interessi della Repubblica collepotenze straniere, della missione di tutti gli agenti diplomatici, della corrispondenza col Direttorio esecutivo della Repubblica Francese, e del Generale in Capo; come in quelle, che la Repubblica dee mantenere colle Repubbliche amiche, ed alleate della Francia.

 

Art. 7. Tutte le misure relative all'esecuzione delle leggi, tutte quelle che concernono la polizia generale, e la pubblica amministrazione sono sotto la giurisdizione del Comitato; egli è investito del dritto di regolarle, di dirigerle, e d'invigilarvi.

 

Art. 8. Ei fa al corpo legislativo tutt'i rapporti relativi alla spesa pubblica, e regola la distribuzione delle rendite ne'diversi ministeri, ne ordina lo sborso, invigila sull'impiego, e ne approva il pagamento.

 

Art. 9. Egli assegna a tutt' i Comitati i giorni, e le ore, in cui dovranno essere al Comitato centrale per tutti i punti relativi alla loro amministrazione.

 

Art. 10. Niun contratto per somministrazioni, o travagli pubblici può avere la sua esecuzione; nè farsene pagamento dal tesoro nazionale se non è munito dall'approvazione scritta del Comitato centrale.

 

Art. 11. 1 Comitati del Governo non comunichino col Comitato centrale, che per mezzo di uno de loro Membri, tutt'i rapporti saranno scritti. Il relatore ha voce deliberativa del Comitato Centrale sull'oggetto, che sottomette alle deliberazioni del Comitato.

 

Art. 12. Il Comitato Centrale nomina un Segretario generale per ridurre in iscritto, e spedire le sue deliberazioni, il quale firma unitamente col Presidente tutti gli atti emanati dal Comitato Centrale.

 

Art. 13. Tutte le deliberazioni del Comitato si prendono con la maggioranza de'voti. Non può deliberare, senza la presenza di tre de' suoi membri: ciascun membro del Comitato ha dritto di registrare le sue opposizioni alle deliberazioni prese.

 

Art. 14. In ogni deliberazione, in cui vi è parità di voti, ed è impossibile comporre il Comitato in numero impari, il Comitato Centrale n'avvisa i Comitati respettivi, i quali vi deputeranno uno de' loro membri.

 

Art. 15. Il Presidente del Comitato Centrale non ha altra ispezione, che di soscrivere la spedizione degli atti del Comitato, e di unire i suffragi nelle sue deliberazioni.

 

Art. 16. Il Comitato di Legislazione non s'incarica d'alcuna amministrazione; prepara la Costituzione, e le leggi riguardanti l'abolizione di tutt'i dritti, e di tutti gli usi contrarj a'principj della Libertà, e del Governo democratico.

 

Art. 17. Il Comitato di polizia generale è specialmente incaricato di tutte le misure relative alla sicurezza, ed alla tranquillità pubblica. E' investito del dritto d'accusare, e di fare perseguitare in tutt'i Tribunali, che saranno istallati, tutti coloro, che sono indicati di complotto contro alla Repubblica, e contro al Governo.

 

Art.  8. Invigila sopra tutti i Tribunali: fa dal Corpo Legislativo tutti i rapporti riguardanti l'organizzazione ed il pronto stabilimento di una giustizia civile, e criminale conforme ai principj della Democrazia.

 

Art. 19. Corrisponde immediatamente con tutte l'autorità costituite, e ne riceve tutti i rapporti relativi alla sicurezza pubblica.

 

Art. 20 Non può fare arrestare un Cittadino, senza una deliberazione anteriore presa da tre de'suoi membri, e senza darne notizia nello spazio di tre giorni alla persona arrestata de'motivi del suo arresto.

 

Art. 21. Le deliberazioni, e gli ordini del Comitato riguardante la sicurezza, e la tranquillità pubblica non possono essere riformate, che in virtù di un decreto de' Rappresentanti fatto con seduta segreta.

 

Art. 22. Il Comitato Militare ha nella sua giurisdizione tutto ciò, che ha rapporto all'organizzazione delle Truppe Nazionali così di Terra, che di Mare, ed ai di loro movimenti. Egli provvede al di loro mantenimento, e soldo. t incaricato delle Caserme, delle Fortezze, e de'Porti.

 

Art. 23. Non soscrive alcun passo, né nomina alcun Uffiziale senza la precedente approvazione del Comitato Centrale.

 

Art. 24. Al Comitato di Finanza appartiene la vigilanza, ed ispezione su di tutte le proprietà Nazionali mobili, ed immobili, sulle contribuzioni dirette, ed indirette, ne dispone la ripartizione; invigila sopra l'esazione, e ne fa effettuare l'introito nella Cassa pubblica.

 

Art. 25. Sulle spese non ha altra ispezione, che di vegliare, acciocché i fondi descritti per li diversi Ministri sieno fatti con esattezza, impiegati agli oggetti determinati dalla Legge, e che i conti sieno resi per la contabilità alla Tesoreria Nazionale nell'Epoche determinate dalla legge.

 

Art. 26. I Banchi pubblici, e le Zecche sono egualmente dell'ispezione del Comitato a Finanze; invigila al conio delle monete, alle fabbriche delle specie, ed a tutte le operazioni, che ne garantiscono il titolo legale, e l'esattezza del peso.

 

Art. 27. Il Comitato interno è incaricato dell'organizzazione di tutte l'autorità amministrative, di fissare l'unione provisorio, dirigerla in tutta la sua funzione, di far procedere la sua istallazione, e di metterla nella sua più pronta attività.

 

Art. 28. Sono sotto la sua giurisdizione gli ospedali, le sussistenze, i monumenti pubblici, tutti gli stabilimenti nazionali riguardanti il Commercio, le Scienze, e l'Arti, i Teatri in rapporto alla morale, e lo spirito pubblico, e tutto ciò che concerne il Clero, e la Posta.

 

Art. 29. Tutti i Comitati hanno un Segretario, assistente alle loro deliberazioni, e che soscrive insieme col Presidente alla spedizione de'loro atti.

 

Art. 30. Tutte le deliberazioni sono prese in comune, l'esecuzione si divide a'membri uniformemente alle istruzioni, che saranno loro dirette.

 

Art. 31. Tutte le deliberazioni del Comitato Centrale, che non saranno relative all'esecuzione letterale di una legge dovranno esser approvate dal Generale in Capo.

 

Napoli 17. Piovoso anno 7.

 

Championnet.

 

Jeri si è discussa, e decretata la legge per l'abolizione de' fedecommessi. Ne parleremo a disteso nel foglio venturo.

 

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Periodico mensile registrato presso il Tribunale di Napoli Num. 45 dell' 8 giugno 2011
ISSN 2239-7035 (del 14 luglio 2011)
Direttore Responsabile & Editore: GIOVANNI DI CECCA


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