Fase 2 - Maxi truffa scoperta dall'INPS sulla CIG del Covid-19 |
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Scritto da Redazione |
Mercoledì 17 Giugno 2020 11:26 |
Sono 2.549 le richieste bloccate dall'INPS per la Cassa Integrazione in Campania perché sono risultate fatte da aziende non idonee a ricevere gli ammortizzatori sociali.
Si tratta per lo più, stando alle dichiarazioni della Direzione Centrale Antifrode dell'INPS, di organismi creati ad hoc per poter sfruttare uno delle tre tipologie di ammortizzatori sociali, per le domande pervenute sia prima del 31 maggio 2020 che negli ultimi 15 giorni. Stando sempre ad i numeri antifrode, sono, per i soli mesi di aprile e maggio, più richieste che in tutto il 2019, ammontate a circa 2.300 domande. Ma non è solo la Campania e nella fattispecie Napoli (348 tentativi di frode) ad essere sul banco degli imputati, infatti non si salvano neanche Roma con 263, Milano con 144, e dal punto di vista regionale, le cose cambiano poco con Campania con 506 aziende fittizie, seguita dalla Sicilia con 333 e dalla Lombardia con 163. Il fenomeno della Cassa integrazione fittizia non ha risparmiato neanche le aziende reali, che hanno presentato domanda, anche per personale (spesso amici, parenti) la cui assunzione è stata retrodatata per poter far convergere denari verso le imprese
Le nuove misure del Governo Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale. Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l'intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti. Inoltre, il decreto dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.
Infine, sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza. |