Coronavirus - Campania - Ord. 76: Nuova regolamentazione per le cerimonie nuziali - |
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Scritto da Redazione |
Sabato 03 Ottobre 2020 15:23 |
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La Regione Campania, ieri 2 ottobre 2020 ha rilasciato il seguente comunicato stampa: "Si è svolta oggi a Palazzo Santa Lucia, convocata dal Presidente Vincenzo De Luca, una riunione con l'Unità di Crisi e i rappresentanti del comparto wedding, i quali hanno segnalato la grave crisi del settore, e al termine del quale è stato annunciato un nuovo protocollo di sicurezza, in relazione alle cerimonie, che sarà più rigoroso e nel contempo darà la possibilità di svolgere le stesse nel mese di ottobre compatibilmente con la situazione epidemiologica della Campania.
Dopo l'emanazione dell'ordinanza n.74 e il relativo chiarimento, un numero considerevole di cerimonie di nozze si stanno spostando fuori Campania con possibili conseguenze non solo sul piano economico ma anche sanitario, relativo alla mobilità e alla carenza di controlli. Inoltre sul piano sociale, è stato segnalato il rischio per gli stagionali rispetto al conseguimento degli ammortizzatori sociali. Alla luce di questo, l'Unità di Crisi ha deciso di consentire con forme di controllo più rigorose rispetto al precedente protocollo, l'organizzazione delle cerimonie di matrimonio senza dare al momento alcuna scadenza, se non quella di un esame periodico, ogni 15 giorni con i rappresentanti del comparto, della situazione epidemiologica. Nella giornata di domani sarà emanata una ordinanza ad hoc, nella quale verrà disposto, tra l'altro, che per ogni cerimonia, gli organizzatori dovranno fornire obbligatoriamente le generalità di due responsabili, uno per le cucine, uno per le sale. Ogni cerimonia dovrà inoltre essere segnalata in anticipo all'Unità di Crisi, che a sua volta informerà le forze dell'ordine per poter effettuare controlli sull'osservanza dei protocolli già esistenti.
A margine della riunione, con un forte richiamo al senso di responsabilità di tutti, si è discusso anche degli assembramenti notturni. I luoghi di aggregazione della movida, in tutta la regione, saranno ancor di più monitorati in questo fine settimana prima di ulteriori drastiche decisioni."
La nuova Ordinanza, la N° 76 sui Matrimoni prevede del 3 ottobre 2020: 1.Con decorrenza dal 5 ottobre 2020 e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulterioredeterminazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell’art.2 deldecreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell’andamento dellasituazione epidemiologica quotidianamente rilevata: 1.1. Il Protocollo Wedding e Cerimonie, concernente le misure precauzionali obbligatorie pergli organizzatori e per i partecipanti a feste e ricevimenti è aggiornato secondo quantoprevisto dal documento allegato 1 al presente provvedimento. Ricevimenti e feste potrannoessere svolti anche oltre il limite numerico dei partecipanti previsto dall’Ordinanza n.75 del29 settembre 2020, a condizione della puntuale osservanza delle prescrizioni del citatoProtocollo; 1.2. Agli organizzatori degli eventi/ricevimenti oggetto del protocollo di cui al punto 1.1 e aigestori dei locali e strutture ricettive destinati allo svolgimento degli stessi è fatto obbligo dicomunicare all’Unità di crisi regionale, all’indirizzo mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , ogni sette giorni, il calendario degli eventi inprogramma nella settimana successiva, al fine di consentirne l’inoltro alle Forze dell’Ordinee al competente Dipartimento di prevenzione della ASL per i controlli di rispettivacompetenza in ordine alla osservanza delle misure di prevenzione prescritte. 1.3.È dato mandato all’Unità di crisi regionale ai fini del controllo e monitoraggio periodico, inraccordo con le organizzazioni ed enti esponenziali delle categorie coinvolte, dell’attuazionedel protocollo di cui al punto 1.1. e della valutazione di eventuali criticità, sul pianoepidemiologico, eventualmente connesse allo svolgimento di eventi e ricevimenti. 1.4. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni dicui all’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data. 1.5. Ai fini della partecipazione del pubblico alla partita di campionato di serie A Benevento vsBologna in programma a Benevento il giorno 4 ottobre 2020, restano confermate ledisposizioni di cui all’ Ordinanza n.73 del 25 settembre 2020, pubblicata sul BURC in paridata. 1.6. Sono altresì prorogate tutte le disposizioni di cui all’Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020(“Proroga ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attivitàeconomiche, sociali e ricreative. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischiodi contagio”), ivi compreso l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare lamascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescinderedalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settorevigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto), approvati o prorogaticon le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020; ed ivi comprese,altresì, le misure di sicurezza obbligatorie prescritte dalla menzionata ordinanza per i titolaridi esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazionidalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cuiall'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sonopunite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previstodall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazionidalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessanell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoriadella chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delleviolazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-leggen. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sonoirrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionalie locali sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamentodelle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire laprosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre lachiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Ilperiodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoriadefinitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4,comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione delpresente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicatanella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionaleall’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per leEntrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
3.Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, comeconvertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioniamministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertatesuccessivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato,sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agentidello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando leviolazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delleprovince e dei comuni.
4.La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute e al Ministro dello Sport edè notificata all’Unità di Crisi regionale, alle AA.SS.LL., alle Prefetture, all’ANCI Campania,alle Camere di Commercio ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania,nonché sul BURC. |