Coronavirus - Regione Campania - Il Governatore DeLuca emana l'ordinanza 89 sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole, da quella dell'Infanzia alle Superiori |
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Scritto da Redazione |
Giovedì 05 Novembre 2020 22:51 |
Il Presidente della Regione Campania ha emanato la seguente ordinanza - L'Ordinanza dispone la conferma dal 6 novembre 2020 al 14 novembre 2020, della sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole, da quella dell'Infanzia alle Superiori.
- Vengono confermati, inoltre, il blocco della mobilità interprovinciale già vigente, e la fascia oraria tra le 6 e le 8,30 in cui è consentita la pratica dello jogging. ORDINANZA
1.Con decorrenza dal 6 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, fatta salva la sopravvenienzadi ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, sonoconfermate le seguenti misure, già disposte con Ordinanze n. 86 del 30 ottobre 2020 e n. 87 del 31ottobre 2020: 1.1. sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria,fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dellospettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previavalutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto; 1.2. sospensione, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo dieffettuare le riunioni da remoto, dell’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia; 1.3. limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30 per l’attività di jogging, ove svolta suilungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati; 1.4. per l’intero arco della giornata, divieto di spostamenti dalla provincia di domicilioabituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Restanoconsentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario,esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari,scolastiche, formative - ove consentite dalle vigenti disposizioni - o socioassistenzialiovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni casoconsentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. Ildivieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane ostraniere o verso i luoghi di imbarco (stazioni, porti, aeroporti).La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti aisensi del presente punto incombe sull’interessato e deve essere assolto producendoun’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”. 2. Si richiamano le Aziende del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, alla puntualeosservanza delle disposizioni di cui all’art.1, lett.mm) del DPCM 3 novembre 2020. E’ inoltre confermato l’obbligo per tutte le aziende di trasporto pubblico locale di modularel’erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi ditrasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti,comunicando i servizi così modulati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania,nonché all’Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio è erogatosecondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della D.G. Mobilità della Regione Campania edegli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze diinteresse pubblico. E’ fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la massima diffusione allanuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate,alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso. E’ demandato alla DirezioneGenerale per la Mobilità di monitorare i programmi e gli orari del servizio assicurato sul territorio edi proporre ogni eventuale determinazione necessaria al fine del perseguimento delle finalità dicontenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi. 3. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali eregionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazionidalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cuiall'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sonopunite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previstodall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazionidalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio diun'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusuradell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento inmisura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per leviolazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per leviolazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorita' che lehanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione,l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per unadurata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dallacorrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Aisensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso direiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quellaaccessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazioneregionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale perle Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertitocon modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrativepecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data dientrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quandole violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sonodevoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari,ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 6. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata al Ministerodell'Istruzione, all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. all’ANCI Campania, agliesercenti il TPL per il tramite della Direzione Generale per la Mobilità ed è pubblicata sul sitoistituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC. |