Coronavirus - Regione Campania - Ord. 90 su apertura scuole e screening di massa |
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Scritto da Redazione |
Lunedì 16 Novembre 2020 00:25 |
>>> Coronavirus - Torre del Greco - Record di contagi: 113 su 120 tamponi
Il Governatore De Luca ha appena rilasciato l'ordinanza 90 sul contenimento del Covid-19, in relazione alle scuole e allo screeningi di massa che si farà su studenti, docenti e famiglie.
I punti dell'Ordinanza 1.Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione delcontesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania: 1.1.con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto alsuccessivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi edella scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonchél’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa ditali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmentecompetenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docentedelle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi; 1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quantoprevisto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classidella scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuolasecondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E’dato mandato alle AA.SS.LL.territorialmente competenti - con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delMezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente -ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunniinteressati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far datadal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio; 1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinateagli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo ilcollegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza; 1.4. restano sospese, ai sensi di quanto disposto dall’art.1, comma 1, lett. f) DPCM 3 novembre2020, le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, ivi comprese quelleconcernenti le lezioni e/o l’attività formativa agli associati o iscritti (ad es., corsi di linguastraniera, di recitazione, di canto, danza, musica);1.5. si richiamano le Aziende del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, alla puntualeosservanza delle disposizioni di cui all’art.1, lett.mm) del DPCM 3 novembre 2020. Resta confermato l’obbligo per tutte le aziende di trasporto pubblico locale di modularel’erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi ditrasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti,comunicando i servizi così modulati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania,nonché all’Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio èerogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della D.G. Mobilità della RegioneCampania e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base dieventuali esigenze di interesse pubblico. E’ fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare lamassima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui proprisiti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse inuso. E’ demandato alla Direzione Generale per la Mobilità di monitorare i programmi e gli oraridel servizio assicurato sul territorio e di proporre ogni eventuale determinazione necessaria alfine del perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulterioricontagi. 2.Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui alDPCM 3 novembre 2020. Agli esercenti le attività consentite sul territorio regionale, è fattoobbligo, altresì, di rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti alla data di entrata in vigore delpresente provvedimento. 3.Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazionidalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cuiall'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sonopunite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previstodall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazionidalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessanell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoriadella chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazionie il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dalPrefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sonoirrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazionidi cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione ola reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoriadell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusuraprovvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamenteirrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento lasanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni,principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale. 4.Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, comeconvertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioniamministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertatesuccessivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato,sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agentidello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando leviolazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delleprovince e dei comuni. 5.La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità diCrisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. all’ANCI Campania, agliesercenti il TPL per il tramite della Direzione Generale per la Mobilità, ed è pubblicata sul sitoistituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC. |