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Coronavirus - Campania - L'Ordinanza chiusura scuole Stampa
Scritto da Redazione   
Sabato 27 Febbraio 2021 16:59

 

file icon Regione - Camopania - ord. 6/2021 - Chiusura delle scuole infanzia a Università


Il Governatore della Regione Campania, facendo seguito a quanto dichiarato ieri nella consueta conferenza Facebook del Venerdì ha emananto l'Ordinanza numero 6/2021 dove si dispone la chiusura di tutte le attività scoalstiche dall'infanzia all'Università

ORDINANZA1.Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione delcontesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania:1.1.con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021:

- è sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e deiservizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine egrado, nonché delle Università;

 

 

-restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisognieducativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istitutoscolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

1.2.si richiamano le Aziende Sanitarie alla puntuale applicazione delle disposizioni relative alle Azioni di risposta Ricerca e Gestione dei contatti (contact tracing) di cuialla circolare del Ministero della Salute n.3787/2021(“Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV2, valutazione del rischio emisure di controllo”);

1.3.in conformità alle Conclusioni del Report settimanale 41- Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute- Istituto Superiore della Sanità e alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità:

- si raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto conpersone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile;

- si ribadisce l’obbligo di rispetto delle misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi, secondo quanto disposto da ultimo con la menzionata circolare del Ministero della Salute n.3787/2021;

-si invitano gli enti competenti a rafforzare il controllo del rispetto delle disposizioni del DPCM 14 gennaio 2021 e delle disposizioni del presente provvedimento.

2.Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito conmodificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso daquello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presenteOrdinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, inconformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui laviolazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' lasanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applical'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni dellemisure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazionidelle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorita' che lehanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo delcomma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione dellaviolazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' odell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e'scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sededi sua esecuzione.

3.Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020,n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa èraddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni dicompetenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali eaccessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16)con il supporto dell’Avvocatura regionale.

4.Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, comeconvertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioniamministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertatesuccessivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto leggecitato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficialied agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e aicomuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

5.La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unitàdi Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania, all'UfficioScolastico Regionale, alle Università della Campania ed è pubblicata sul sito istituzionaledella Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TribunaleAmministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorsostraordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

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Periodico mensile registrato presso il Tribunale di Napoli Num. 45 dell' 8 giugno 2011
ISSN 2239-7035 (del 14 luglio 2011)
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