Circoscrizione elettorale |
Mercoledì 19 Dicembre 2012 11:32 | |||
È detta circoscrizione elettorale o collegio elettorale o distretto elettorale ciascuna delle parti in cui è suddiviso il territorio di uno stato o altro ente territoriale per l'elezione di un organo collegiale, tipicamente un'assemblea rappresentativa, quale una camera del parlamento. Va notato che il termine collegio elettorale ha, rispetto agli altri due, significato più ampio, designando anche raggruppamenti di elettori basati su criteri diversi da quello territoriale.
La circoscrizione (o distretto o collegio) è uninominale quando elegge un solo membro dell'organo collegiale, plurinominale quando ne elegge più di uno.
Circoscrizioni elettorali in Italia
Elezioni politiche
Camera dei Deputati
Circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati
Ai fini dell'elezione della Camera dei deputati, il territorio nazionale è attualmente diviso in 27 circoscrizioni, alcune delle quali coincidono con una regione mentre altre, nelle regioni con più abitanti, corrispondono ad una o più province. Le circoscrizioni della Camera dei deputati non sono stabilite dalla Costituzione, ma da legge ordinaria. Il loro assetto è ora definito dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 la quale, nell'Allegato A, riconferma le circoscrizioni stabilite nell'allegato A della legge 4 agosto 1993, n. 277, aggiungendo la circoscrizione "estero" (prevista dall'articolo 48 della Costituzione dopo la modifica apportata dalla legge costituzionale 17-1-2000, n. 1). La legge 270/2005 ha soppresso i collegi uninominali, stabiliti dalla legge del 277/1993, e introdotto un sistema proporzionale di attribuzione dei seggi (con premio di maggioranza su scala nazionale) per 26 circoscrizioni; per la Valle d'Aosta, che elegge un solo deputato, ha mantenuto il sistema maggioritario.
Le circoscrizioni sono le seguenti:
Ripartizioni della circoscrizione estero
La circoscrizione "estero" è a sua volta suddivisa in quattro ripartizioni:
Senato delle Repubblica
Ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, il territorio nazionale è diviso in 20 circoscrizioni, ognuna coincidente con una regione. Questo in coerenza con l'articolo 57 della Costituzione, secondo il quale il Senato è eletto "a base regionale". Pertanto, la legge 270/2005, come già la precedente legge 276/1993, hanno mantenuto le circoscrizioni stabilite dalla prima legge elettorale della repubblica.
Il predetto articolo della Costituzione prevede anche che la ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione, facendo tuttavia in modo che ogni regione abbia almeno sette senatori, salvo la Valle d'Aosta, che ne ha uno, e il Molise, che ne ha due.
La legge 270/2005 ha soppresso anche al Senato i collegi uninominali, stabiliti dalla legge del 276/1993, ed ha aggiunto la circoscrizione "estero". Ha introdotto in 18 circoscrizioni un sistema proporzionale di attribuzione dei seggi (con premio di maggioranza su scala circoscrizionale); per la Valle d'Aosta, che elegge un solo senatore, ha mantenuto il sistema maggioritario; è rimasto il sistema maggioritario anche in Trentino-Alto Adige che è, pertanto, suddiviso in sei collegi uninominali.
Le circoscrizioni sono le seguenti:
La circoscrizione "estero", anche al Senato, è a sua volta suddivisa in quattro ripartizioni:
Elezioni europee
Circoscrizioni elettorali per il Parlamento Europeo
Ai fini dell'elezione dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo il territorio nazionale è ripartito nelle seguenti circoscrizioni, previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (tra parentesi sono indicate le regioni che le compongono):
Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.
La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia nel Parlamento europeo (attualmente 72) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, risultante dell'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Elezioni amministrative
Ai fini dell'elezione dei consigli regionali i territori delle regioni a statuto ordinario sono ripartiti in circoscrizioni coincidenti con le province. Tra le regioni a statuto speciale, Sicilia e Sardegna hanno circoscrizioni provinciali; il Friuli-Venezia Giulia è ripartito in cinque circoscrizioni, tre delle quali corrispondono a province (Trieste, Gorizia e Pordenone), mentre la provincia di Udine è divisa in due circoscrizioni (Udine e Tolmezzo); la Valle d'Aosta non è ripartita in circoscrizioni elettorali.
Ai fini dell'elezione dei consigli provinciali i territori delle province sono ripartiti in collegi uninominali. Tuttavia, le province autonome di Trento e Bolzano non sono ripartite in circoscrizioni elettorali; i consiglieri provinciali eletti nelle due province costituiscono anche il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.
Non è prevista la ripartizione in circoscrizioni del territorio comunale ai fini dell'elezione dei consigli comunali.
Note
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