Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TaRSU) |
Venerdì 21 Dicembre 2012 17:48 | |
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, è prevista dal Decreto Legislativo n. 507/1993 che ha subito successive modifiche. I comuni applicano questa tassa sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.
Natura della tassa
Il presupposto della tassa è l’occupazione di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune dove il servizio di smaltimento rifiuti è reso in maniera continuativa. Quindi, il presupposto impositivo non è il servizio prestato dal comune, ma la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi. Infatti, fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, l’importo da corrispondere per questa tassa non è commisurato ai rifiuti prodotti, ma alla quantità di spazi occupati. Tali presupposti danno a questa tassa natura di imposta anziché di tassa, il cui importo viene invece commisurato al servizio prestato. Un altro elemento che lascia propendere verso la natura di tributo è dato dal fatto che la TARSU non è soggetta a IVA, come lo sarebbe invece stato qualunque tipo di servizio.
Soggetti passivi
Soggetti passivi di questa tassa sono i detentori di immobili e di superfici scoperte operative a qualsiasi uso destinate che esistono nel territorio del Comune impositore.
Le categorie
L'Ente territoriale, con apposito Regolamento, stabilisce delle categorie a cui corrispondono delle tariffe al metro quadro: ogni categoria identifica dei gruppi all'interno dei quali si possono riunire particolari tipologie di immobili destinati ad attività economiche o a scopo residenziale. Le categorie possono essere suddivise in due gruppi principali: gli immobili a uso domestico e quelli ad uso non domestico. Un negozio sarà inserito nella categoria "non domestico", mentre in quello "domestico" andranno le abitazioni o i box se pertinenze delle abitazioni stesse. La tariffa, applicata al metro quadro, sarà stabilità tenendo conto della tipologia e potenziale quantità di rifiuto prodotto. Al supermercato o al negozio di frutta e verdura o alla pescheria sarà applicato di norma una tariffa più alta rispetto all'abitazione. Di fatto però, la commisurazione della tassa non è legata all'effettiva produzione di rifiuti, ma alla superficie netta calpestabile dell'immobile. Un solo abitante di una casa di 100 m2 paga di più di cinque persone che risiedono in un alloggio di 50 m2, tranne che nel comune di Teramo dove invece la TARSU è calcolata tenendo conto anche del numero dei componenti residenti presso l'abitazione.
Riscossione del tributo
Il comune riscuote la tassa con l'iscrizione a ruolo del tributo dovuto, quindi con l'emissione di cartelle esattoriali che possono essere anticipate da un avviso di pagamento detto anche avviso bonario che permette al cittadino di pagare senza i costi di notifica della cartella e al comune di incassare prima le somme. |
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Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Gennaio 2013 22:31 |