Tariffa di igiene ambientale (TIA) |
Venerdì 21 Dicembre 2012 17:52 | |
La tariffa di igiene ambientale o TIA è il sistema di finanziamento comunale della gestione dei rifiuti e della pulizia degli spazi comuni introdotto in Italia dal decreto Edoardo Ronchi, all'epoca Ministro dell'Ambiente, con D.Lgs 22/1997, e destinata a sostituire progressivamente la TARSU, la Tassa sui rifiuti solidi urbani. Come dice il nome, la tariffa, al contrario della tassa, ha come obiettivo di far pagare agli utenti esattamente per quanto usufruiscono del servizio (nel modo più preciso possibile).
Dal 1 gennaio 2013 è previsto che la TIA venga sostituita dalla RES (o TARES), acronimo che sta per "tassa rifiuti e servizi", un'imposta basata sulla superficie dell'immobile di riferimento, introdotta dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha come obiettivo la copertura economica per intero del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del Comune.
Funzionamento
La tariffa è divisa in due parti: la quota fissa serve a coprire i costi di esercizio, come i costi dello spazzamento delle strade, e gli investimenti in opere; la quota variabile dipende invece dai rifiuti prodotti dall'utente. I costi (previsti) del primo tipo sono suddivisi fra tutti gli utenti in base a parametri fissi come la superficie occupata e i componenti del nucleo familiare per l'utenza domestica o il tipo di attività per le utenze non domestiche. La determinazione della quota variabile è più complessa: il primo passo è determinare il costo totale dello smaltimento (per unità di peso) delle varie tipologie di rifiuti; poi si procederà a dividere i costi sulla base dei rifiuti prodotti da ciascuno: a questo scopo esistono diversi metodi.
La tariffa puntuale è il metodo ideale, che raggiunge la perfezione e il massimo dell'efficienza del sistema: consiste nel pesare esattamente i rifiuti indifferenziati prodotti dalla singola utenza domestica; ovviamente è anche il metodo più complicato ad attuarsi, ed è anche piuttosto costoso, perciò è applicato raramente (almeno in Italia: solo il 20% dei comuni).
Una semplificazione della puntuale è la tariffa volumetrica: invece di pesare i rifiuti prodotti se ne considera solo il volume, valutato a seconda del numero di sacchi ritirati o del numero di svuotamenti dei contenitori.
Il metodo più comune è quello presuntivo, che è il più semplice da applicare perché non richiede sostanzialmente nessuna modifica del sistema di gestione, ma è anche il più grezzo e meno efficace, quello che rappresenta un miglioramento minore rispetto alla Tassa. Consiste nello stabilire la suddivisione fra gli utenti dei costi variabili attraverso l'applicazione degli indici del DPR 158/99, che sono dei coefficienti (calcolati con delle indagini statistiche sulla produzione di rifiuti) diversi per ogni categoria di utenza (sono oltre trenta) da moltiplicare alla superficie occupata. I coefficienti previsti dalla legge possono però essere perfezionati su base locale per renderli più precisi, anche se naturalmente questo necessita di un'indagine statistica sulla produzione dei rifiuti e quindi rende il passaggio dalla tassa alla tariffa più complicata. In realtà, per tutte quelle utenze cui viene applicato il metodo presuntivo e con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, la tariffa – come la tassa – è molto più simile a una tassa patrimoniale. A seconda del comune di residenza e della quantità di rifiuti conferiti, la tariffa (patrimoniale) può essere esageratamente onerosa per alcune utenze allo stesso modo che decisamente economica per altre. Infatti, se per esempio una florida azienda che conferisce rifiuti eccedenti la parte variabile della quota presuntiva troverà conveniente la tariffa applicatale, dipende solo dal fatto che quella quota eccedente di rifiuti viene pagata da un'altra azienda che probabilmente se non produce rifiuti in quantità adeguata verserà pure in gravi difficoltà economiche.
Esiste poi il metodo cosiddetto indiretto, che è una combinazione di puntuale e presuntivo perché consiste nel pesare la quantità dei diversi tipi di rifiuti prodotti in una certa zona per poi dividerli fra tutti gli utenti di quella zona secondo i consueti sistemi presuntivi.
Esiste anche un ulteriore metodo detto corretto, che viene applicato nella totalità dei paesi europei più avanzati con esclusione dell'Italia.
Vantaggi
Pareggio ed efficienza
Anche nel peggiore dei casi (dove la parte variabile non è calcolata in maniera realmente efficiente), la tariffa offre varî vantaggi. Il primo e più importante è che permette il pareggio automatico dei bilanci: la gestione dei rifiuti e della pulizia del comune non può essere in perdita, perciò non può sottrarre risorse ad altre voci del bilancio comunale. Inoltre, la tariffa impone ai dirigenti delle aziende di gestione (che siano municipalizzate o spa) un cambio di mentalità, una maggiore focalizzazione sull'aspetto imprenditoriale, sulla ricerca dell'efficienza invece che dell'aumento dei ricavi attraverso il ritocco della tassa da estorcere all'amministrazione locale. Se poi il gestore è un privato, la tariffa permette di controllare i suoi ricavi ed evitare che superino un certo limite, impedendo così che si realizzino guadagni eccessivi su un servizio pubblico.
Semplificazione
Se non si adopera il metodo presuntivo, che già solo per il numero di categorie di utenti provoca una certa complicazione, risulta evidente la semplificazione burocratica: non è più necessario che di ogni utente siano determinati la categoria, la superficie occupata, il numero dei componenti del nucleo familiare, il che da un lato permette una semplificazione delle pratiche per il cittadino, e dall'altro elimina parametri difficili o impossibili da controllare, che si prestano facilmente all'evasione, specie nella categoria delle aziende. E combattere l'evasione significa far pagare a tutti di meno, nonché aumentare il controllo sui rifiuti prodotti dalle aziende, il che può già essere uno stimolo alla loro diminuzione.
Responsabilizzazione
Ma le vere qualità della tariffa si realizzano coll'applicazione dei sistemi puntuali. In questo modo si raggiunge la perfetta equità contributiva: infatti ciascun utente paga esattamente per quel che produce, cioè per quanto usufruisce del servizio. Di conseguenza, è responsabilizzato: sa che sta solo a lui impegnarsi per ridurre la quantità dei rifiuti (specie indifferenziati) prodotti e quindi diminuire la spesa: al contrario la tassa è per definizione un'imposizione dall'alto, determinata in modi poco chiari dall'amministrazione comunale; e può sembrare un'autorizzazione a inquinare, a produrre quanti rifiuti si vuole senza differenziarli, perché «del resto pago le tasse». La riduzione dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata sono l'obiettivo della tariffa: raggiungerlo significa non solo conseguire un importantissimo risultato ambientale ed ecologico, ma anche realizzare dei notevoli risparmi, perché lo smaltimento indifferenziato costa molto più del riciclaggio, e la riduzione dei rifiuti non costa nulla ma permette un risparmio secco sullo smaltimento.
Svantaggi
La tariffa non è un intervento indolore: non solo può essere difficile cominciare ad applicarla (se non ci si limita al sistema presuntivo), ma la sua adozione può essere ostacolata dall'opposizione dei cittadini, spesso al punto che le giunte comunali non si azzardano nemmeno a proporla. Infatti i cittadini sono i maggiori produttori di rifiuti solidi urbani e, nel momento in cui si passa da una tassa uguale per tutti a una tariffa, devono pagare di più, ad esempio, di un ufficio bancario che produce una quantità molto limitata di rifiuti. La tariffa può quindi apparire un intervento anti-sociale, contro i cittadini, specie i più deboli. Tuttavia, si può sostenere che non ha senso delegare a uno strumento come la Tarsu il compito di perseguire l'obiettivo di equità sociale, redistribuzione e progressività dei contributi che è proprio di altre forme di finanziamento della macchina statale. Inoltre, in prospettiva (ma anche in termini relativamente brevi), i predetti guadagni in efficienza, oltre a rappresentare un beneficio ambientale, sfociano anche in un risparmio complessivo sui costi della gestione dei rifiuti che permette di ridurre le spese a carico dei cittadini. Comunque, sia nell'ottica che non possono essere i cittadini a farsi carico dell'aumento di efficienza del sistema, sia per la valutazione pragmatica che senza consenso dal basso un cambiamento come questo non si può fare, la legge prevede delle agevolazioni che, intervenendo sulla parte variabile della tariffa, consentono di rendere la sua adozione accettabile fin dall'inizio anche per gli utenti meno abbienti.
Natura giuridica e fiscale
Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, espressa nelle R.M. 25/E del 5 febbraio 2003 e R.M. 250/E del 17 giugno 2008, la natura della TIA non è di carattere tributario, ma civilistico, in quanto si configura come un corrispettivo per il servizio di raccolta di rifiuti urbani, effettuato entro i confini della normativa di diritto civile. Pertanto, rivestendo la natura di servizio, l'Agenzia delle Entrate ha ravvisato anche l'assoggettabilità all'IVA.
Questa interpretazione non è stata però condivisa da parte della dottrina e della giurisprudenza (Sentenza n. 17526/2007 della Corte di Cassazione), che ne hanno ravvisato la natura tributaria e la conseguente esclusione dal campo di applicazione dell'IVA.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 238 del 24 luglio 2009, ha da ultima riconosciuto la natura tributaria della TIA. La manovra correttiva dell'estate 2010 (D.L. 31 maggio 2010, n. 78) ha definitivamente chiuso ogni discussione con un atto di interpretazione autentica: la natura della tariffa prevista dal Dlgs 152/2006 non è tributaria.
Con sentenza di data 09-03-2012, n. 3756, la Corte di Cassazione ha nuovamente modificato l'interpretazione sulla natura giuridica della TIA stabilendo che "Gli importi richiesti a titolo di tariffa d'igiene ambientale non sono suscettibili di essere assoggettati ad IVA.".
La legge
Dal titolo IV del decreto Ronchi, che istituisce la tariffa
«1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti [...] è soppressa [...] i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2. [...]
Dal Dpr 158/99
« [...] ]
Collegamenti esterni
Documenti
Quadro normativo
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Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Gennaio 2013 22:33 |