Governo - Come funziona il Rosatellum (Legge Rosato) |
Scritto da Giovanni Di Cecca |
Venerdì 22 Luglio 2022 14:09 |
Abbiamo analizzato la Crisi di Governo, vediamo ora come funziona la legge elettorale con il quale andremo a votare Formula elettorale
L'impianto della legge, identico a meno di dettagli alla Camera e al Senato, si configura come un sistema elettorale misto a separazione completa.
Per entrambe le camere:
Coalizioni e soglie di sbarramento
La legge elettorale prevede che ogni lista presenti un proprio programma e dichiari un proprio capo politico nonché, eventualmente, l'apparentamento con una o più liste al fine di creare coalizioni: l'esistenza di una coalizione, che è unica a livello nazionale, vincola le liste coalizzate a presentare un solo candidato in ciascun collegio uninominale.
Sono previste diverse soglie di sbarramento, ossia percentuali di voti al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali:
Alla determinazione della cifra elettorale di coalizione (e dunque all'eventuale raggiungimento del 10%) non concorrono i voti espressi a favore delle liste collegate che non abbiano conseguito almeno l'1% dei voti a livello nazionale, oppure, solo per quanto riguarda il Senato, il 20% a livello regionale, oppure ancora, solo per quanto riguarda le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze, il 20% a livello regionale o l'elezione di due candidati nei collegi uninominali.
Le liste collegate in una coalizione che non raggiunga la soglia del 10% sono comunque ammesse al riparto dei seggi qualora abbiano superato, a seconda dei casi, almeno una delle altre soglie previste. Le circoscrizioni elettorali La legge stabilisce una nuova suddivisione del territorio nazionale in circoscrizioni: 20 per il Senato della Repubblica (coincidenti con le regioni come nelle precedenti leggi elettorali) e 28 per la Camera dei deputati (una in più, in Lombardia)[12]. Restano invece invariate le quattro ripartizioni della circoscrizione Estero.
A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 19 ottobre 2020, n. 1, in materia di riduzione del numero dei parlamentari (successiva a referendum costituzionale), con decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, i previgenti collegi elettorali sono stati aboliti e rimpiazzati da nuovi.
Camera dei deputati
Le circoscrizioni della Camera dei deputati sono le seguenti:
Senato della Repubblica
Le circoscrizioni del Senato della Repubblica sono invece le seguenti:
Ciascuna circoscrizione è a sua volta suddivisa in collegi uninominali ed in collegi plurinominali:
La determinazione dei collegi, uninominali e plurinominali è oggetto di delega legislativa da attuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge secondo alcuni criteri fissi: popolazione omogenea (lo scostamento non può superare il 20%), omogeneità del tessuto economico e sociale di riferimento, tendenziale mantenimento dell'unità comunale (salvo le grandi città), infine in alcune circoscrizioni (ossia Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata) è costituito un unico collegio plurinominale, comprensivo di tutti i collegi uninominali della medesima circoscrizione. Il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'ISTAT e da dieci esperti in materia elettorale; il termine per il parere parlamentare da parte delle commissioni competenti per materia è di 15 giorni (dalla data di trasmissione da parte del Governo). Liste corte bloccate
I partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi (così alla Camera come al Senato) come lista singola o in coalizione unica a livello nazionale.
I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali (specifica previsione è posta per i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche).
Nei collegi plurinominali ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico: il numero dei candidati della lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale (e comunque non inferiore a 2), né può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale (e comunque non superiore a 4). In tal modo, con l'intento di superare le censure della Corte costituzionale alla legge Calderoli si prevede che i candidati nei collegi plurinominali proporzionali siano di fatto indicati in liste corte (appunto tra i 2 e i 4 nominativi) in modo da essere singolarmente riconoscibili dall'elettore.
Non è prevista l'espressione di voti di preferenza, cosicché nei collegi plurinominali, determinato il numero degli eletti che spettano a ciascuna lista, i candidati vengono eletti secondo l'ordine fissato al momento della presentazione della lista stessa.
Sottoscrizioni e obblighi di trasparenza
Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità; in sede di presentazione della lista, sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale.
Ciascuna lista è tenuta a presentare candidature in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità: la lista – sia alla Camera sia al Senato – deve essere sottoscritta da almeno 1 500 e da non più di 2 000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale (o elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale, nel caso esso sia compreso in un unico Comune). L'articolo 6 dispone il dimezzamento delle sottoscrizioni (da 750 a 1.000) per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge.
Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intenda presentarsi alle elezioni – sia alla Camera sia al Senato – è tenuto, nei termini previsti, a depositare il proprio simbolo e statuto e deve indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno (il quale è tenuto a mettere a disposizione sul proprio sito internet il facsimile dei moduli per il deposito delle liste e degli altri documenti necessari).
Contestualmente al deposito del contrassegno, deve essere altresì depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica. Pluricandidature e quote di genere
La legge prevede la possibilità di candidarsi in più collegi plurinominali, fino a cinque, eventualmente in congiunzione alla candidatura in un collegio uninominale. Il candidato eletto in un collegio uninominale ed in uno o più collegi plurinominali, si intende eletto nel collegio uninominale. Il candidato eletto in più collegi plurinominali è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene abbia ottenuto la minore percentuale di voti validi, rispetto al totale dei voti validi del collegio.
Per favorire la rappresentanza di uomini e donne, nei collegi plurinominali l'elenco dei candidati di ciascuna lista deve seguire l'alternanza di genere ed inoltre nel complesso dei collegi uninominali e nelle posizioni di capolista nei collegi plurinominali i candidati di ciascun genere devono essere compresi tra il 40% e il 60% del totale (a livello nazionale per la Camera, a livello regionale per il Senato). Assegnazione dei seggi
Nei collegi uninominali, il seggio è assegnato al candidato che consegua il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il più giovane per età.
Per i collegi plurinominali le operazioni sono più complesse e possono essere riassunte come segue:
Nel caso d'esaurimento della lista presentata nel collegio plurinominale, cioè nel caso in cui i seggi da assegnare sono superiori ai nominativi inclusi nella lista, si attinge prima ai candidati presentati in altre circoscrizioni plurinominali, poi ai migliori perdenti nel collegio uninominale di riferimento o della circoscrizione stessa. |